Novità in materia di isolamento acustico

Isolamento di Marco Zibetti
Progettista e costruttore non sono più tenuti al risarcimento del compratore nel caso in cui l’immobile non rispetti i requisiti acustici


È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2009 n. 161, la Legge 7 luglio 2009, n. 88Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità  Europee”, legge che regolamenta agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Nell’ambito edile tra le nuove misure da seguire troviamo il riordino della normativa sull'inquinamento acustico: l'art. 11 del provvedimento al comma 5 stabilisce una temporanea sospensione della disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti nei rapporti tra costruttore o venditore ed acquirente dell'immobile.

Il privato, dunque, non potrà più far valere le norme che imponevano di tenere conto dei limiti di rumorosità interna ed esterna in sede di progettazione e di costruzione di un nuovo edificio (Legge 447/1995 e Dpcm ’97).

Questa normativa elimina il diritto dell’acquirente al risarcimento del 20% del valore dell'immobile valere in presenza di forti rumori molesti, confermati da una perizia - successiva all'acquisto dell'immobile - che dimostrava il mancato rispetto nella progettazione e nell'impiego dei materiali dei requisiti acustici previsti dal Dpcm 5 dicembre 1997).

La norma non è retroattiva pertanto verrà applicata solo ai rapporti che sorgeranno dopo l'entrata in vigore della stessa, inoltre, riferendosi in via esclusiva ai rapporti tra venditore e acquirente, non trova applicazione nei rapporti tra i costruttori e Pubbliche Amministrazioni.


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