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Novità per fotovoltaico ed efficienza energetica

Energie rinnovabili di
Nuove modalità di accesso al premio per impianti fotovoltaici abbinati a un uso efficiente dell’energia. Tali novità si applicano alle domande di ammissione presentate al GSE a partire dal 25 agosto


Il Decreto Ministeriale 6 agosto 2010, pubblicato nella G.U. del 24/08/2010, ha modificato le modalità di accesso al premio per impianti fotovoltaici abbinati a un uso efficiente dell’energia previste nel DM 19/02/2007, in quanto i commi 8 e 9 dell’art. 20 del nuovo Decreto sostituiscono i commi 1, 2 e 8  dell’art. 7 del DM 19/02/2007.
 
Le nuove modalità si applicano alle domande di ammissione al premio presentate al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) a partire dal 25 agosto 2010. Le modifiche sostanziali ai fini dell’accesso al premio sono le seguenti:
 
1. l’impianto fotovoltaico, operante in regime di scambio sul posto, deve essere realizzato sull’edificio oggetto della richiesta premio.
 
2. Edifici esistenti
- gli interventi migliorativi delle prestazioni energetiche devono essere effettuati sull’involucro edilizio (non devono interessare gli impianti);
- gli indici di prestazione energetica (sia invernale che estivo), di riferimento ai fini del calcolo della maggiorazione sulla tariffa incentivante, sono quelli relativi all’involucro edilizio;
- il calcolo della riduzione percentuale degli indici di prestazione energetica (necessaria per la maggiorazione sulla tariffa incentivante, pari alla metà della suddetta riduzione percentuale) deve essere effettuato come segue:
 
[(EPe,invol ante + EPi,invol ante) - (EPe,invol post + EPi,invol post) x 100] / (EPe,invol ante + EPi,invol ante)]
EPe,invol = indice di prestazione energetica estiva dell’involucro edilizio, ante operam o post operam
EPi,invol = indice di prestazione energetica invernale dell’involucro edilizio, ante operam o post operam

Si ricorda che la riduzione di ciascun indice deve essere maggiore del 10%.

3. Nuovi edifici
La maggiorazione sulla tariffa incentivante è del 30% se la prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro è inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori minimi di cui all’art. 4, comma 3, del DPR 2 aprile 2009, n. 59.