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Novità per l'autorizzazione paesaggistica

Lavori pubblici di
Il ministero per i Beni e le attività culturali può annullare l'autorizzazione paesaggistica solo per motivi di legittimità. Non spetta allo Stato il riesame


Il potere di annullamento attribuito al Ministero per i beni culturali, nell`ambito del procedimento per il rilascio dell`autorizzazione paesaggistica, e` da intendersi quale espressione del generale potere di vigilanza, che il legislatore ha riconosciuto allo Stato nei confronti dell`esercizio delle funzioni delegate alle Regioni e agli Enti locali in materia di gestione del vincolo.

E` quanto hanno affermato i giudici del TAR Campania, chiarendo che, ai sensi dell`art. 159 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), la Soprintendenza puo` esercitare, nei confronti di una autorizzazione paesaggistica rilasciata da un Ente delegato, esclusivamente un potere di annullamento per motivi di legittimita` (TAR Campania sentenza 2 luglio 2009, n. 3672).

In particolare, i giudici hanno sottolineato come la Soprintendenza non debba compiere un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dal soggetto preposto alla tutela del vincolo in sede di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica, in quanto cio` comporterebbe una sovrapposizione tra due diverse e distinte valutazioni di merito.

Al riguardo, si ricorda che l`art. 159 del D.Lgs. 42/2004 disciplina il regime transitorio per il procedimento dell`autorizzazione paesaggistica e stabilisce che quest`ultima debba essere rilasciata ovvero negata entro 60 giorni dalla relativa richiesta.

Nel caso di rilascio, l`amministrazione competente deve darne immediata comunicazione alla Soprintendenza, la quale  avra` a disposizione ulteriori 60 giorni dal ricevimento della relativa documentazione per annullare, con provvedimento motivato, l`autorizzazione stessa, qualora ritenga che non sia conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio. 

Per completezza, si segnala che il decreto legge 78/2009, all`esame del Parlamento per la conversione in legge,  ha prorogato l`applicazione del regime transitorio delineato dall`art. 159 fino al 31 dicembre 2009, data a decorrere dalla quale trovera` applicazione a pieno regime la disciplina ordinaria di cui all`art. 146 del Codice dei beni culturali.