Una contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate un quesito interessante: è possibile usufruire dei benefici prima casa in caso di acquisto di un’abitazione situata nello stesso Comune in cui già si possiede la nuda proprietà di un’altra abitazione? Ecco la risposta di Gennaro Napolitano.
In presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, i benefici “prima casa” spettano anche quando l’acquirente abbia la nuda proprietà di un’abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che si intende acquistare con le agevolazioni. In questo caso, infatti, il nudo proprietario non ha il possesso dell’immobile, che spetta, invece, all’usufruttuario (circolare Min. 2 marzo 1994, n. 1, paragrafo 4, punto 6).
Tuttavia, i benefici spettano purché la nuda proprietà non sia stata acquistata usufruendo delle agevolazioni “prima casa”. Si ricorda, infine, che i benefici spettano anche quando l’acquirente ricongiunge la piena proprietà (usufruttuario che acquista la nuda proprietà o viceversa).