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Nulla osta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante

Lavori pubblici di
Risposta della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale all’Interpello

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito la risposta all’interpello avanzato dalla Confederazione Generale dell’Industria Italiana. Il quesito posto all’attenzione della Direzione Generale era riferito alla corretta interpretazione dell’art. 27, comma 1, lett. i) del D.lgs n. 286/1998 e dell’art. 40, comma 13, del DPR n. 394/1999, riguardante il tema del nulla osta al lavoro da richiedersi a cura dell’appaltante.

Nello specifico, la Confederazione Generale dell’Industria Italiana chiedeva se, ai sensi dell’art. 40, comma 13, del DPR n. 394/1999, un’impresa appaltante che abbia affidato a un consorzio appaltatore l’esecuzione di una pluralità di commesse riferibili a un unico contratto di appalto, sia tenuta a richiedere per i lavoratori extracomunitari dipendenti della società estera, società senza sedi operative in Italia ma appartenente al consorzio appaltatore, dei nulla osta al lavoro di durata limitata alla realizzazione della singola commessa o di durata più ampia, riferita piuttosto all’arco temporale comprendente la totalità dei lavori (riferimento alla data ultima di consegna della globalità delle commesse).

La Direzione Generale ha ricordato che, ai sensi dell’art. 2602 c.c., così come modificato dalla legge 10 maggio 1976 n. 377, il contratto di consorzio è quell’accordo plurilaterale con cui “più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”, volta al soddisfacimento degli specifici interessi delle imprese stesse.

Secondo la Direzione, nel concetto di gestione in comune di determinate fasi delle rispettive imprese che hanno partecipato alla costituzione di un consorzio, può essere fatta rientrare l’assunzione di un complesso contratto di appalto con lo svolgimento delle successive attività esecutive, attività che possono essere espletate dal consorzio sia tramite l’istituita struttura di impresa sia attraverso le singole società consorziate.
Nella seconda ipotesi, si può pensare all’esistenza di un rapporto di carattere organico tra il consorzio e le imprese consorziate in base al quale l’attività contrattuale con i terzi viene posta in essere dal consorzio stesso, mentre l’attività esecutiva viene svolta dalle sue componenti consorziate.

Di conseguenza, anche se titolare del contratto di appalto risulta essere il consorzio, l’esecuzione del contratto stesso tramite le proprie consorziate è da ricondurre a un semplice atto di natura organizzatoria a rilevanza interna, un atto unilaterale recettizio di assegnazione dei lavori a una propria consorziata. Ciò significa che il vincolo in base al quale le consorziate eseguono i lavori non deriva da un successivo trapasso giuridico della posizione contrattuale originaria, per il fatto che l’attività contrattuale posta in essere dal consorzio deve ritenersi acquisita dalle singole imprese consorziate in forza e in ragione del patto consortile.

In seguito a tali precisazioni, la Direzione Generale ha affermato che qualora un’azienda italiana affidi l’esecuzione di una pluralità di commesse oggetto di un unico contratto di appalto a un consorzio di imprese e tra le stesse consorziate vi siano anche imprese aventi sede in un Paese extracomunitario l’appaltante sia tenuto a richiedere il nulla osta al lavoro, di cui all’art. 40 comma 13 del D.lgs n. 394/1999, per i dipendenti dell’impresa estera, non avente sede operativa in Italia, con riferimento non alla durata della singola e specifica commessa ma in considerazione dell’oggetto contrattuale a monte e al tempo necessario al completamento dell’opera o del servizio dedotti in appalto.

Infine, la Direzione Generale ha precisato che, in relazione al medesimo contratto di appalto, è possibile prorogare la durata iniziale del nulla osta in ragione di un prolungamento della durata dei lavori necessari al completamento dell’opera o del servizio, tenendo comunque presente il limite massimo previsto dalla legge (art. 40, comma 2, DPR n. 394/1999, come modificato dal DPR n. 334/2004).