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Opere incompiute: cos’è cambiato in un anno?

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Opere incompiute: cos’è cambiato in un anno?
Pubblicato l’aggiornamento dell’elenco anagrafe delle opere incompiute, di competenza, rispettivamente, del Mims e delle Regioni e delle Provincie Autonome

Sono sempre troppe le opere incompiute nel nostro Paese. Ma si sta lavorando per risolvere il problema. Quali sono stati i frutti di questo lavoro nel 2020? Scopriamolo grazie a una nota diffusa dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

È online l’aggiornamento dell’elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute di interesse nazionale e di interesse regionale e degli enti locali.

L’aggiornamento, di competenza, rispettivamente, del Mims e delle Regioni e delle Provincie Autonome, è realizzato ai sensi del D.M. 13 marzo 2013, n. 42, disciplinante il “Regolamento recante le modalità di redazione dell’elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all’art. 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

I dati evidenziano che, rispetto al 2019 c’è stata una lieve contrazione del numero delle opere incompiute, ridotte da 418 a 410 (-8 opere, pari a -1,9%), confermando una ripresa al completamento delle opere, già registrata negli anni precedenti.

L’elenco, compilato dalle Regioni, dalle Provincie autonome e dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con la collaborazione di ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) si riferisce alle opere incompiute al 31 dicembre 2020.

I dati, inseriti dalle amministrazioni titolari dei procedimenti tramite i sistemi informativi regionali o tramite il SIMOI (Sistema informatico di monitoraggio delle opere incompiute), sono pubblicati sul sito tematico www.serviziocontrattipubblici.it.

Cosa si intende per opere incompiute?

Ricordiamo che si definisce "opera pubblica incompiuta" ogni opera pubblica che risulta non completata per una o più delle seguenti cause:

- mancanza di fondi;

- cause tecniche;

- sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;

- fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o di recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia;

- mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.