Una società che svolge attività di locazione immobiliare ha diritto all’ecobonus o al superammortamento per i pannelli solari installati sui suoi beni merce? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate.
Queste società non possono beneficiare di alcuna agevolazione perché, per entrambe le detrazioni, manca il requisito indispensabile della “strumentalità”
In base alle disposizioni normative e alle interpretazioni fornite in precedenti documenti di prassi, occorre far riferimento, per l’ecobonus, agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio, per il super ammortamento, ai fabbricati strumentali utilizzati nell’attività esercitata e non ai beni oggetto della stessa.
Queste, in sintesi, le motivazioni della risposta n. 95/2019 fornite dall’Agenzia delle entrate a una società esercente attività di locazione immobiliare di beni propri o presi in leasing che, avendo installato dei pannelli solari su uno dei beni aziendali, ha chiesto di poter fruire, essa stessa, in sede di determinazione del proprio reddito, della disciplina del super ammortamento (articolo 1, commi 91 e seguenti, legge 208/2015) e, in capo ai soci, della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica (articolo 1, commi da 344 a 347, legge 296/2006). Sostiene, infatti, che le due misure agevolative hanno presupposti diversi.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Il documento ricorda che, in materia di detrazioni d’imposta per la riqualificazione energetica (ecobonus), con la risoluzione 303/2008 è stato evidenziato come la norma istitutiva della detrazione per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali fosse finalizzata a incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso la concessione di un beneficio “…che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”.
Tale interpretazione è stata confermata nella risoluzione 340/2008, in cui è stato affermato, a proposito della possibile fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale, da parte dei titolari di reddito d’impresa, che la stessa compete “…con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale…” e non può essere utilizzata per i beni oggetto dell’attività esercitata.
Per quanto riguarda, invece, il super ammortamento, con la circolare 4/2017 è stato precisato che i beni oggetto di investimento devono risultare strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione. Questa, pertanto, non è fruibile in riferimento ai beni merce.