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Patente a punti: cosa ne pensano gli operatori del settore?

Edilizia di
Patente a punti: cosa ne pensano gli operatori del settore?
La patente a punti fa discutere gli operatori del settore edile. Su questo tema leggiamo il parere, particolarmente critico, della Federazioni Finco

La patente a punti in edilizia è stata introdotta con l’obiettivo di certificare il rispetto delle misure per la salvaguardia della salute e della sicurezzanei cantieri. Ma cosa pensano gli operatori del settore di questo strumento?

Su questo tema leggiamo il comunicato stampa diffuso da Finco, Federazione Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione Edile, Stradale e dei Beni Culturali.

Occorre su tale tema una riflessione a tutto tondo, senza la quale possono suscitare perplessità misure di ulteriore carattere sostanzialmente burocratico come la patente a crediti, quando poi al contempo permane nel Codice dei Contratti (che come noto riguarda la maggioranza dei lavori che si eseguono ed è comunque di riferimento per i lavori privati) la grave norma che consente non solo la completa subappaltabilità dell'opera per le attività non prevalenti, ma anche la possibilità che l'appaltatore possa qualificarsi con i lavori subappaltati ad eseguire lavori pubblici senza averne le capacità (in sostanza senza averli svolti), conseguendo le relative attestazioni SOA. I ribassi, poi, tra appaltatore e subappaltatore sono ora, con il nuovo Codice, assolutamente liberi (ed incontrollati).

Tutto questo non ha a che fare con la sicurezza? E’ evidente che consentire il subappalto della maggior parte dell’appalto, imponendo il massimo ribasso al subappaltatore, porterà il massimo profitto all’appaltatore e la mera sopravvivenza ai subappaltatori (le PMI che sono la spina dorsale economica e occupazionale della nazione), con buona pace della sicurezza e della qualità dell’opera, in una realtà che vede le stazioni appaltanti e le direzioni dei lavori in affanno e in perenne ritardo amministrativo.

Ce lo avrebbe chiesto l’Europa? Fino ad un certo punto e comunque non per appalti sottosoglia! Ci saremmo aspettati una più coriacea difesa, a suo tempo, della equilibrata normativa nazionale anche da parte dell’Avvocatura dello Stato.

La scelta o meno della subappaltabilità non può poi essere lasciata completamente alle Stazioni appaltanti, che, peraltro, permangono in numero troppo elevato, e quindi non sempre con adeguate conoscenze tecniche, nonostante le apprezzabili linee guida di ANAC.

Se non si sciolgono questi nodi frontalmente in contrasto con la sicurezza in cantiere, è inutile e colpevole piangere poi lacrime di coccodrillo… Ma, piuttosto che manifestare, occorrerebbe entrare con decisione nel merito di queste contraddizioni.

Non si insisterà mai abbastanza: la garanzia della sicurezza (che comunque non può essere assoluta in quanto influenzata anche da comportamenti individuali in una certa misura incomprimibili) è nella qualificazione delle imprese e nella corretta remunerazione della catena degli affidamenti.

Le modifiche richieste da Finco

Per quanto concerne più in dettaglio alcuni specifici punti del Decreto Legge 2 Marzo 2024, n.19 in particolare l’Art. 29, FINCO ritiene che sia necessario:

A) escludere dalle disposizioni sulla patente per le aziende e i lavoratori autonomi coloro che operano nei cantieri mobili o temporanei solo per fornitura di materiale, o prestazioni intellettuali.

B) Escludere dalle disposizioni sulla patente le aziende in possesso della certificazione UNI EN ISO 45001:2023 “Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro” o aventi Modelli di organizzazione e di gestione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., considerati strumenti direttamente riconducibili a buone pratiche in termini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

C) Riflettere sul tema dell’esenzione per le imprese che abbiano l’attestazione SOA che è tema dirimente: se da un lato ciò può comportare problemi per alcune fasce di aziende, dall’altro è pur necessario individuare strumenti adatti allo scopo che si persegue. E in una normativa già ampiamente discrezionale, è auspicabile la maggior presenza possibile di criteri di verifica automatici e di automatismi. Incentivare dunque l'ottenimento della certificazione SOA, attraverso ad esempio una attestazione semplificata fino a lavori di importo inferiore ad una determinata soglia, con un costo minore a quello ordinario fissato normativamente, può essere una strada. In ipotesi di SOA semplificata a tariffa ridotta, le verifiche degli Organismi di Attestazione potrebbero interessare - previo accesso diretto delle SOA alle banche dati - limitati requisiti, per lo più di carattere generale e ricomprendenti anche requisiti/indicatori afferenti tematiche connesse alla sicurezza (ad esempio gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza valevoli per la riduzione del tasso INAIL di cui al Mod. OT23).

D) Ritornare alla prima stesura dell'art. 27 comma 1 del Decreto 81/08, che considera il numero di dipendenti e il possesso di macchinari di cantiere propri come criteri di qualificazione.

E) Avere certezze sulle tempistiche e le modalità di decurtazione e sospensione della patente, in particolare circa alla definizione dei criteri e delle procedure. Prevedere altresì una migliore graduazione delle sanzioni.

F) Evitare fuorvianti riferimenti ai contratti “comparativamente più rappresentativi”. Il contratto deve essere quello che rispecchia la lavorazione da svolgere nel rispetto della libertà dell’impresa (se si tratta di installazione di impianti, deve essere Metalmeccanico, se si tratta di restauro di beni culturali, deve essere quello del restauro, etc. e le imprese non edili non possono essere ostaggio della unilaterale valutazione della congruità della manodopera - prodromica al rilascio del DURC - da parte delle Casse Edili), ma soprattutto ed in primo luogo, ci deve essere un contratto!

La Federazione manifesta poi preoccupazione riguardo alla sospensione cautelativa, che può essere disposta dall’Ispettorato del Lavoro, della patente in caso di infortuni gravi prima dell'accertamento definitivo della responsabilità datoriale, viste le rilevanti conseguenze economiche per le imprese. 

Altrettanta perplessità desta la non proporzionalità dell'iter di recupero dei crediti persi rispetto al meccanismo di decurtazione. Sarebbe, in questo ambito, opportuno prevedere un coefficiente diverso per la decurtazione dei crediti, soprattutto in caso di infortuni, tenendo conto delle dimensioni aziendali e della storicità della stessa.

FINCO ritiene altresì potenzialmente problematica la mancanza di accenno nel Decreto in merito a “come dialogheranno” l’INL e le ASL/ATS riguardo alle contestazioni delle violazioni che implicano la decurtazione dei crediti.

Sotto questo profilo occorre assolutamente che venga rispettata la razionalizzazione e concentrazione dei controlli previsti dalla normativa, onde evitare che l’azienda subisca ispezioni a più ripresa da soggetti diversi (INAIL, INPS, ASL, Carabinieri, Ispettorato Lavoro, etc.), conclude la Presidente di Finco, auspicando che, ad un anno data del provvedimento, ci si possa confrontare per un “tagliando” della normativa.

 

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