La Giunta regionale del Piemonte ha adottato il 25 maggio, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, il disegno di legge “Snellimento delle procedure in materia edilizia ed urbanistica”, che anticipa il “piano casa” governativo.
Il testo, che passa ora all’esame del Consiglio regionale, dà attuazione all’intesa sottoscritta tra Stato, Regioni ed enti locali lo scorso 1° aprile e finalizzata all’adozione, nell’ambito delle rispettive competenze, di provvedimenti che contribuiscano a rilanciare e sostenere l’economia attraverso gli interventi edilizi, stimolando gli investimenti, favorendo la riqualificazione del patrimonio esistente sotto il profilo dell’efficienza energetica e della qualità architettonica e semplificando le procedure previste dalla legislazione vigente.
Tra le misure più importanti, la possibilità di realizzare interventi edilizi anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico(da quantificare tramite la riduzione del 40% del fabbisogno di energia dell’unità edilizia per il solo ampliamento o per la demolizione e ricostruzione, attraverso la progettazione e l’utilizzo di tecnologie volte a conseguire un significativo miglioramento della pratica corrente in riferimento a qualità ambientale ed energetica dell’edificio), al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell’accessibilità degli edifici.
Attenendosi a questi criteri, sono consentiti interventi di ampliamento, nel limite massimo del 20 per cento della volumetria esistente, o di demolizione e ricostruzione, con un incremento massimo del 35 per cento della volumetria esistente, anche in deroga agli strumenti urbanistici, per le unità edilizie uni e bi-familiari o comunque di volumetria complessiva non superiore ai mille metri cubi.
Anche sugli edifici di edilizia residenziale sovvenzionata a totale proprietà pubblica sono permessi interventi di ampliamento in deroga, nel limite del 20 per cento della volumetria esistente, e interventi di demolizione e ricostruzione con un ampliamento del 35 per cento della volumetria esistente. La norma è applicabile ad edifici fatiscenti, per i quali è più conveniente demolire che conservare.
Gli interventi non potranno in ogni caso essere realizzati su edifici o ambiti individuati dai piani regolatori come centri storici o aree esterne d’interesse storico e paesaggistico ad essi collegati, singoli edifici, civili o di architettura rurale, di valore storico-artistico, ambientale o documentario e in aree di inedificabilità assoluta; per le aree in cui la norma è applicabile sono in ogni caso stati fissati limiti inderogabili, quali l’altezza massima, l’indice di permeabilità del suolo e le distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici.
Saranno comunque i Comuni, con deliberazione dei rispettivi consigli, a decidere, nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, se applicarne in tutto o solo in parte le disposizioni e a indicare altri parametri qualitativi e quantitativi definiti dagli strumenti urbanistici a cui non si potrà comunque derogare.
Ai Comuni sarà data inoltre facoltà di favorire, anche tramite premi di cubatura, interventi di riqualificazione edilizia su edifici non a destinazione commerciale, ritenuti incongrui con il contesto circostante, in funzione di una maggiore efficienza energetica, o di individuare edifici produttivi o artigianali che costituiscono elementi deturpanti per il paesaggio per i quali prevedere il trasferimento in aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), da realizzare anche tramite l’utilizzo di strumenti perequativi.