La presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso commenta con soddisfazione l'approvazione, avvenuta ieri sera in Consiglio regionale, del disegno di legge che attua - in maniera piu' tutelante per il territorio e con forte impegno per la razionalizzazione energetica - l'impegno della Regione assunto tramite l'Intesa sottoscritta con il Governo e snellisce le procedure in materia edilizia e urbanistica, comunemente denominato ''Piano casa''.
''Vengono coniugate - sostiene Bresso- la sfida per la semplificazione e quella per l'efficienza e il risparmio energetico, due obiettivi chiave di questa amministrazione. Saranno portati da una parte benefici all'ambiente e alla salute dei cittadini, dall'altra si potra' contribuire a rilanciare l'economia creando posti di lavoro e incrementando il Pil piemontese''.
In coerenza con i criteri enunciati secondo il Piano Casa sono consentiti interventi di ampliamento, nel limite massimo del 20 per cento della volumetria esistente per le unita' edilizie uni e bi-familiari e per gli edifici di edilizia residenziale sovvenzionata.
La volumetria complessiva, a intervento concluso, non potra' comunque superare i milleduecento metri cubi. In alternativa i Comuni possono individuare, anche su richiesta degli aventi titolo, edifici residenziali da riqualificare attraverso interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione con un incremento massimo del 35 per cento, finalizzati al miglioramento della qualita' architettonica, energetica, ambientale, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilita' degli edifici.
In aggiunta sara' possibile soppalcare, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, i fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva, che abbiano esaurito la superficie utile lorda consentita, per un aumento massimo del 30 per cento della superficie esistente; oppure, sempre per gli edifici produttivi o artigianali, sara' possibile realizzare interventi di ampliamento pari al 20 per cento della superficie utile lorda, con un massimo di 200 metri quadrati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi.
Gli interventi non potranno in ogni caso essere realizzati su edifici o ambiti individuati dai piani regolatori come centri storici o aree esterne d'interesse storico e paesaggistico a essi collegati; singoli edifici, civili o di architettura rurale, di valore storico-artistico, ambientale o documentario; nei parchi nazionali e nelle aree protette istituite con legge regionale e in aree di inedificabilita' assoluta. Per le aree in cui la norma e' applicabile, la legge fissa limiti inderogabili, quali l'altezza massima, l'indice di permeabilita' del suolo e le distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici, e prescrive il reperimento dei necessari titoli autorizzativi.