Piano Casa, tutti gli aggiornamenti. Approvazione nelle Marche

Lavori pubblici di Marco Zibetti
Approvata definitivamente dalle Marche la legge sul Piano Casa 2. Salgono così a 12 le Regioni, che, oltre alla Provincia autonoma di Bolzano, hanno varato le norme. L’ance fa il punto sulla situazione

Con l`approvazione definitiva della legge delle Marche salgono a 12 le Regioni, oltre alla provincia autonoma di Bolzano, che hanno emanato una propria disciplina per attuare nel proprio territorio l`Accordo del 1° aprile contenente il Piano di rilancio dell`attivita` edilizia.

Si segnala inoltre che il Veneto ha predisposto una circolare esplicativa (n. 4 del 29/9/09) della LR 14/2009 con l`obiettivo di fare chiarezza sui contenuti della normativa e soprattutto sulle modalita` di realizzazione degli interventi.

Con la circolare e` stato ribadito che la legge ha carattere straordinario e pertanto la sua durata e` stata limitata a due anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per tale motivo essa prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali.

Inoltre e` stato ulteriormente chiarito che la legge e` immediatamente applicabile solo alla ``prima casa`` mentre per quanto riguarda tutti gli altri edifici occorre attendere le delibere applicative dei Comuni, che hanno tempo fino al 30 ottobre per decidere.

Alcune Regioni intanto hanno anche iniziato a definire i primi provvedimenti necessari per rendere operative le disposizioni relative al Piano Casa e permettere quindi la concreta realizzazione degli interventi.

Il Veneto ha emanato due delibere di Giunta con le quali sono state definite: con la DGR n. 2508 del 4/8/09 le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e delle tettoie sulle quali poter installare impianti solari di tipo termico o fotovoltaico ai sensi dell`art. 5 co. 1 LR 14/2009; con la DGR n. 2499 del 4/8/09 sono state invece approvate alcune modifiche alle linee guida in materia di edilizia sostenibile di cui all`art. 2 della LR 4/2007 al fine di individuare le modalita` per la graduazione della volumetria assentibile in riferimento alle prestazioni energetico-ambientali degli edifici.

L`Umbria con DGR n. 1063 del 27/7/09 ha individuato i criteri di efficienza energetica che devono essere rispettati per gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali di cui all`art. 34 co.3 LR 13/2009.

Sempre l`Umbria ha comunicato che le denunce di inizio attivita` e le istanze di permesso di costruire abbreviato dovranno essere trasmesse al Comune esclusivamente per via telematica. A tal fine la Regione emanera`, a breve, una Direttiva esplicativa delle modalita` attuative per la presentazione delle pratiche edilizie ``on line``.

Con la DGR n. n. 10134 del 7/8/09 la Lombardia ha invece emanato le ``Determinazioni relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi`` ai sensi dell`art. 3 co. 6, LR n. 13/2009 che infatti ha previsto di elevare al 35% l`incremento volumetrico nel caso in cui gli interventi assicurino un congruo equipaggiamento arboreo.

I criteri approvati, forniscono le indicazioni generali che dovranno essere applicate in sede di progettazione e realizzazione degli interventi. Infine, a titolo puramente informativo si segnala che il Consiglio dei Ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale le leggi di Puglia e Basilicata.

La legge n. 14/2009 della Puglia e` stata contestata nella parte in cui prevede la trascrizione nei registri immobiliari degli spazi per i parcheggi pertinenziali, procedura non prevista pero` dalla legislazione statale di riferimento (art. 9 Legge 122/1989).

Peraltro proprio perche` la trascrizione comporta il pagamento di un`imposta ipotecaria, che non puo` essere disciplinata dalla Regione, tale disposizione si trova in contrasto con l`articolo 117 della Costituzione perche` invade la competenza statale in materia di sistema tributario e ordinamento civile. L`impugnativa non ha sospeso gli effetti della legge.

Motivo dell`impugnativa della legge n. 25/2009 della Basilicata e` la parte in cui si prevede l` obbligo di redigere il fascicolo di fabbricato. Tale disposizione si pone in contrasto con diverse norme costituzionali in quanto sarebbe contraddittoria rispetto alle finalita` perseguite dalla legge, ovvero l`incentivazione e l`incremento dell`edilizia privata, aggravando inoltre gli adempimenti e gli oneri amministrativi dei proprietari privati nell`intrapresa di nuove iniziative edilizie.

Inoltre viene rilevato come L`obbligo di prevedere il fascicolo di fabbricato rientri nella competenza legislativa statale in materia di governo del territorio, ai sensi dell`art. 117,comma 3, cost. Infatti, tale previsione costituisce indubbiamente principio fondamentale della materia succitata che, per uniformita` di trattamento sull`intero territorio nazionale, non puo` essere rimessa alle singole differenti discipline regionali.

L'Ance ha stilato tre nuovi documenti per sintetizzare e mettere a confronto le varie leggi regionali.

Download:
Mappa degli interventi regionali aggiornata all’8 ottobre 2009
Schede di sintesi dei testi normativi aggiornate all’8 ottobre 2009
Stato di avanzamento delle leggi regionali aggiornato all’8 ottobre 2009


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