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PNRR: la scadenza giustifica il frazionamento dell’appalto?

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PNRR: la scadenza giustifica il frazionamento dell’appalto?
Se l’appalto inserito nell’ambito del PNRR è in scadenza, può essere soggetto a frazionamento per velocizzare i tempi? Sul tema si è espressa l’Anac

Il PNRR impone tempi serrati, ma la fretta non giustifica scelte che aggirano le regole. È questo il principio ribadito da Anac in un recente atto approvato dal Consiglio dell’Autorità il 14 gennaio 2025, riguardante un appalto da oltre un milione di euro per l’ammodernamento di un centro di raccolta comunale in Abruzzo. L’intervento, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevedeva l’installazione di contenitori ad accesso controllato per la raccolta differenziata.
Secondo Anac, la stazione appaltante ha violato il principio del divieto di frazionamento artificioso dell’appalto, dividendo l’affidamento in cinque procedure negoziate al di sotto della soglia europea, anziché indire un’unica gara suddivisa in lotti. “Non vi sono ragioni oggettive che giustifichino una deroga a tale principio”, si legge nel provvedimento.

PNRR e frazionamento dell’appalto: approfondiamo la questione

L’ente responsabile ha tentato di giustificare questa scelta con la necessità di rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma e con il ritardo nell’attivazione dell’utenza REGIS da parte del MEF. Tuttavia, Anac ha chiarito che REGIS è uno strumento di monitoraggio e rendicontazione, ma la certezza del finanziamento dipende esclusivamente dal decreto dipartimentale del Ministero dell’Ambiente e dalla corretta esecuzione degli obblighi previsti.
L’urgenza, sottolinea l’Autorità, può giustificare una riduzione dei termini nelle procedure ordinarie o l’avvio anticipato dell’esecuzione contrattuale, ma non il mancato rispetto delle regole sull’importo dell’appalto e sul relativo regime giuridico. La stazione appaltante avrebbe potuto usufruire delle tempistiche ridotte senza dover motivare la scelta, optando per una gara unica che, grazie al criterio di aggiudicazione al minor prezzo, avrebbe garantito una valutazione rapida delle offerte.
Inoltre, emerge che la stazione appaltante non ha agito con tempestività: nonostante l’approvazione della graduatoria definitiva da parte del MASE, ha atteso tre mesi prima di inviare la richiesta di variazione del cronoprogramma. Anche il rispetto del milestone del 31 dicembre 2023 per l’individuazione del soggetto realizzatore non avrebbe giustificato il ricorso alla procedura negoziata senza bando.
Il messaggio di Anac è chiaro: accelerare i processi non significa aggirare le normative sugli appalti. È possibile rispettare i tempi del PNRR senza compromettere la trasparenza e la correttezza delle procedure.