I professionisti sono ancora tenuti ad applicare lo split payment? La domanda giunge all’Agenzia delle Entrate da un contribuente. La risposta di Gennaro Napolitano chiarisce ogni dubbio.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), disciplinato dall’articolo 17-ter, Dpr 633/1972, prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (per i quali queste non siano debitori d’imposta, ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture dev'essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Recentemente, il decreto dignità (articolo 12, Dl 87/2018) ha stabilito chelo split payment non si applica alle prestazioni di servizi (rese alla Pa), i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (ex articolo 25, Dpr 600/1973). In altri termini, quindi, i compensi dei professionisti vengono nuovamente esclusi dall’applicazione dello split payment (come previsto dalla disciplina originaria). Le nuove norme, peraltro, si applicano alle operazioni per cui è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto dignità).