In presenza di un`opera realizzata in ``project financing``, l`eccedenza IVA inerente l`acquisizione del ``diritto di concessione`` da parte della societa` di progetto, titolare della medesima concessione, puo` essere chiesta a rimborso, in quanto relativa all`acquisizione di un bene immateriale ammortizzabile.
Questo l`orientamento espresso dall`Agenzia delle Entrate in risposta a specifici interpelli, che a breve dovrebbero essere tramutati in un pronunciamento ufficiale e che accolgono integralmente la posizione dell`ANCE, Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, sostenuta da tempo in materia presso le competenti sedi.
I casi sottoposti al vaglio dell`Amministrazione finanziaria riguardano entrambi societa` di progetto, costituite a valle di raggruppamenti temporanei di imprese, aggiudicatari dell`affidamento della concessione per la costruzione e gestione di lavori pubblici, ai sensi dell`art. 143 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (``Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive``).
In entrambe le ipotesi, a fronte della realizzazione di opere pubbliche, di proprieta` fin dall`origine delle Stazioni appaltanti concedenti (cd. devoluzione immediata), le societa` di progetto, in forza alle convenzioni sottoscritte, vedono riconosciuto il diritto di gestione e sfruttamento economico degli immobili edificati, per tutta la durata della concessione.
Cio` premesso, le imprese istanti hanno chiesto chiarimenti sulla possibilita` di ottenere il rimborso dell`eccedenza detraibile IVA relativa alle spese di costruzione delle opere, ai sensi dell`art.30, comma 3, lett.c, del D.P.R. 633/1972 (che consente di chiedere il rimborso, tra l`altro, dell` IVA assolta per l`acquisto di beni ammortizzabili.
In merito, gli Uffici ministeriali, superando il proprio precedente orientamento, fornito nella Risoluzione n.372/E del 6 ottobre 2008, osservano dapprima i contenuti delle convenzioni che disciplinano i rapporti tra Stazioni appaltanti e societa` concessionarie, sottolineando che, mentre i beni realizzati sono sin dall`origine di proprieta` degli Enti concedenti, le societa` di progetto acquisiscono, quali controprestazioni, il diritto di gestione delle opere per la durata delle convenzioni stipulate, ai sensi del citato art.143, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
Se non v`e` mai stato dubbio che le opere realizzate, essendo di proprieta` degli Enti concedenti, fossero da iscriversi tra le immobilizzazioni materiali, nell`attivo di bilancio di questi ultimi e, come tali, costituissero per questi beni ammortizzabili, l`Agenzia delle Entrate afferma ora che, per le societa` concessionarie, i costi sostenuti per la realizzazione delle stesse opere sono funzionali all`acquisizione del relativo ``diritto di concessione``, di cui costituiscono il controvalore, e, come tali, rientrano tra ai beni immateriali ammortizzabili.
In operazioni di ``project financing``, di fatto, le imprese concessionarie, anche qualora non risultino proprietarie dell`opera realizzata, acquisiscono comunque un ``diritto di concessione`` relativo alla gestione dell`opera stessa, che costituisce un`immobilizzazione immateriale fiscalmente ammortizzabile, iscrivibile nell`Attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell`art.2424 del Codice Civile, tra:
- le ``Immobilizzazioni in corso e acconti``, voce B.I.6, nel corso della costruzione;
- le ``Concessioni, licenze e marchi e diritti simili``, voce B.I.4, al termine dei lavori di realizzazione.
Le societa` di progetto possono, quindi, dedurre dai propri redditi imponibili, le quote di ammortamento del ``diritto di concessione`` dell`opera realizzata, iscritto nell`Attivo di Bilancio per effetto della capitalizzazione dei costi di costruzione dell`opera stessa, ai sensi dell`art.103, comma 2 del TUIR - D.P.R. 917/1986.
Da tali considerazioni deriva, quindi, la conferma della possibilita` per le medesime societa` di richiedere il rimborso del credito IVA, ai sensi dell`art.30, comma 3, lett.c, del D.P.R. 633/1972, secondo cui lo stesso puo` essere richiesto ``limitatamente all`imposta relativa all`acquisto o all`importazione di beni ammortizzabili``.
Non viene, di conseguenza, meno il diritto di richiedere il rimborso dell`IVA corrisposta per l`acquisto del ``diritto di concessione``, intendendosi per tale ogni operazione rivolta all`acquisizione del bene ammortizzabile, tenuto conto che il citato art.30, ammette tale possibilita` con riferimento a tutti i beni ammortizzabili, siano essi immobilizzazioni materiali o immateriali.
Cio` a condizione che il bene acquistato sia destinato ad essere utilizzato in operazioni imponibili ad IVA od in operazioni che, ai sensi dell`art.19 del D.P.R. 633/1972, conferiscano il diritto alla detrazione.
Le imprese concessionarie potranno, quindi, chiedere a rimborso l`eccedenza IVA, ai sensi dell`art.30, comma 3, lett.c, del D.P.R. 633/1972, relativa a tutti i costi sostenuti per la realizzazione delle opere, ivi compresi quelli sostenuti in corso d`opera, poiche` relativi ad acconti per l`acquisizione del suddetto ``diritto di concessione``.