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Project Financing: credito iva rimborsabile alle società di progetto

Lavori pubblici di
Le società di progetto sono ammesse al rimborso del credito Iva relativo ai costi di realizzazione di opere pubbliche realizzate in project financing. E' questo l'orientamento dell'agenzia delle Entrate


In presenza di un`opera realizzata in ``project financing``, l`eccedenza IVA inerente l`acquisizione del ``diritto di concessione`` da parte della societa` di progetto, titolare della medesima concessione, puo` essere chiesta a rimborso, in quanto relativa all`acquisizione di un bene immateriale ammortizzabile.

Questo l`orientamento espresso dall`Agenzia delle Entrate in risposta a specifici interpelli, che a breve dovrebbero essere tramutati in un pronunciamento ufficiale e che accolgono  integralmente la posizione dell`ANCE, Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, sostenuta da tempo in materia presso le competenti sedi.

I casi sottoposti al vaglio dell`Amministrazione finanziaria riguardano entrambi societa` di progetto, costituite a valle di raggruppamenti temporanei di imprese, aggiudicatari dell`affidamento della concessione per la costruzione e gestione di lavori pubblici, ai sensi dell`art. 143 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (``Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive``).

In entrambe le ipotesi, a fronte della realizzazione di opere pubbliche, di proprieta` fin dall`origine delle Stazioni appaltanti concedenti (cd. devoluzione immediata), le societa` di progetto, in forza alle convenzioni sottoscritte, vedono riconosciuto il diritto di gestione e sfruttamento economico degli immobili edificati, per tutta la durata della concessione.

Cio` premesso, le imprese istanti hanno chiesto chiarimenti sulla possibilita` di ottenere il rimborso dell`eccedenza detraibile IVA relativa alle spese di costruzione delle opere, ai sensi dell`art.30, comma 3, lett.c, del D.P.R. 633/1972 (che consente di chiedere il rimborso, tra l`altro, dell` IVA assolta per l`acquisto di beni ammortizzabili.

In merito, gli Uffici ministeriali, superando il proprio precedente orientamento, fornito nella Risoluzione n.372/E del 6 ottobre 2008, osservano dapprima i contenuti delle convenzioni che disciplinano i rapporti tra Stazioni appaltanti e societa` concessionarie, sottolineando che, mentre i beni realizzati sono sin dall`origine di proprieta` degli Enti concedenti, le societa` di progetto acquisiscono, quali controprestazioni, il diritto di gestione delle opere per la durata delle convenzioni stipulate, ai sensi del citato art.143, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

Se non v`e` mai stato dubbio che le opere realizzate, essendo di proprieta` degli Enti concedenti, fossero da iscriversi tra le immobilizzazioni materiali, nell`attivo di bilancio di questi ultimi e, come tali, costituissero per questi beni ammortizzabili, l`Agenzia delle Entrate afferma ora che, per le societa` concessionarie, i costi sostenuti per la realizzazione delle stesse opere sono funzionali all`acquisizione del relativo ``diritto di concessione``, di cui costituiscono il controvalore, e, come tali, rientrano tra ai beni immateriali ammortizzabili.

In operazioni di ``project financing``, di fatto, le imprese concessionarie, anche qualora non risultino proprietarie dell`opera realizzata, acquisiscono comunque un ``diritto di concessione`` relativo alla gestione dell`opera stessa, che costituisce un`immobilizzazione immateriale fiscalmente ammortizzabile, iscrivibile nell`Attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell`art.2424 del Codice Civile, tra:

- le ``Immobilizzazioni in corso e acconti``, voce B.I.6, nel corso della costruzione;
- le ``Concessioni, licenze e marchi e diritti simili``, voce B.I.4, al termine dei lavori di realizzazione.

Le societa` di progetto possono, quindi, dedurre dai propri redditi imponibili, le quote di ammortamento del ``diritto di concessione`` dell`opera realizzata, iscritto nell`Attivo di Bilancio per effetto della capitalizzazione dei costi di costruzione dell`opera stessa, ai sensi dell`art.103, comma 2 del TUIR - D.P.R. 917/1986.

Da tali considerazioni deriva, quindi, la conferma della possibilita` per le medesime societa` di richiedere il rimborso del credito IVA, ai sensi dell`art.30, comma 3, lett.c, del D.P.R. 633/1972, secondo cui lo stesso puo` essere richiesto ``limitatamente all`imposta relativa all`acquisto o all`importazione di beni ammortizzabili``.

Non viene, di conseguenza, meno il diritto di richiedere il rimborso dell`IVA corrisposta per l`acquisto del ``diritto di concessione``, intendendosi per tale ogni operazione rivolta all`acquisizione del bene ammortizzabile, tenuto conto che il citato art.30, ammette tale possibilita` con riferimento a tutti i beni ammortizzabili, siano essi immobilizzazioni materiali o immateriali.

Cio` a condizione che il bene acquistato sia destinato ad essere utilizzato in operazioni imponibili ad IVA od in operazioni che, ai sensi dell`art.19 del D.P.R. 633/1972, conferiscano il diritto alla detrazione.

Le imprese concessionarie potranno, quindi, chiedere a rimborso l`eccedenza IVA, ai sensi dell`art.30, comma 3, lett.c, del D.P.R. 633/1972, relativa a tutti i costi sostenuti per la realizzazione delle opere, ivi compresi quelli sostenuti in corso d`opera, poiche` relativi ad acconti per l`acquisizione del suddetto ``diritto di concessione``.