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Pronuncia dell'Autorità sui bandi di gara

Lavori pubblici di
L’Ance ha reso noto il parere dell’Autorità di Vigilanza in riferimento alla documentazione dei bandi di gara.

Con un comunicato, l’Ance – Associazione Nazionale Costruttori Edili – ha reso nota la decisione dell’Autorità di Vigilanza, decisione espressa attraverso il parere n. 21 del 31 gennaio 2008, in riferimento alla documentazione dei bandi di gara.
Nello specifico, secondo l’Autorità è illegittimo qualsiasi bando che prevede l’obbligo di acquisto pena l’esclusione. L’Autorità, infatti, ha confermato la contrarietà alla normativa vigente di quelle clausole di bando che impongano al concorrente, a pena di esclusione, l’obbligo di acquisto della documentazione di gara inerente l’appalto.

L’intervento dell’Autorità di Vigilanza è conseguente alla presentazione di un’istanza di parere presentata il 20 novembre 2007 dall’impresa Ediltecnica s.r.l., la quale aveva richiesto l’avviso dell’Autorità in relazione alla controversi insorta con il Comune di Ripabottoni relativamente alla clausola, contenuta nel disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori indicati nell’oggetto del bando stesso, che prevedeva l’obbligatorio ritiro di copia degli elaborati progettuali.
I soggetto appaltante, però, in quel caso, aveva stabilito forfetariamente un rimborso spese a carico del concorrente, svincolato dall’effettivo costo di riproduzione degli elaborati progettuali.

In quel caso, la stazione appaltante, sostenendo che la documentazione progettuale a base dell’affidamento fosse particolarmente gravosa e complessa, stabiliva nel bando che, ai fini del ritiro di detti documenti, i partecipanti, a pena di esclusione, dovessero effettuare il pagamento di una somma forfetaria, di importo piuttosto rilevante, individuata in misura proporzionale rispetto all’importo a base d’asta.

Proprio per questo motivo Ediltecnica s.r.l. aveva sollevato dubbi in merito alla legittimità di tale adempimento, chiedendo, quindi, la pronuncia da parte dell’Autorità di Vigilanza.

Quest’ultima, esaminata la questione di fatto e di diritto, ribadendo un principio precedentemente espresso in alcune delle sue precedenti deliberazioni (nn. 21 del 5 aprile 2000 e 20 del 30 luglio 2002), ha affermato che una clausola di tale tenore non possa ritenersi legittima, in quanto anzitutto non conforme alla normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, di cui alla legge n. 241/90.
Nello specifico, l’articolo 25 della Legge 241/90 dispone il rilascio di copie di atti e/o documenti possa essere subordinato unicamente al rimborso dei costi di riproduzione.

Di conseguenza, partendo proprio da questa norma generale, viene stabilito che, nel caso di procedure di affidamento di appalti pubblici, una determinazione forfetaria dell’onere economico relativo al rilascio delle copie degli elaborati progettuali, svincolata cioè dall’effettivo costo di riproduzione, debba considerarsi del tutto invalida.

Peraltro, l’Autorità ha ribadito che una tale previsione di bando si presta ad essere sottoposta a una successiva censura, in quanto, ponendo un indubbio ostacolo per la partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici, appare lesiva del principio comunitario di libera concorrenza.