Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile il decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 che riunisce in un solo testo i cinque decreti ministeriali già emanati sul SISTRI (Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti) che, dal prossimo 11 maggio, data di entrata in vigore del decreto, "cessano di produrre effetti". Il DM non reca alcuna proroga in ordine alla data di avvio del sistema che rimane fissata al 1° giugno 2011.
Sul sito del Sistri è stato anche pubblicato nei giorni scorsi il Manuale operativo per i produttori dei rifiuti, con il quale sono fornite alcune indicazioni relative al contributo dovuto per l`anno 2011, il termine per il cui pagamento scadra` il 30 aprile prossimo. In particolare, il Manuale interviene in materia di:
A - Contributo di Iscrizione al Sistri:
Il capitolo 6.2.1 del Manuale disciplina in linea generale il contributo per l`iscrizione al sistema di tracciabilita`, specificando che si tratta di un contributo annuale, che deve essere versato la prima volta all`atto di iscrizione e in seguito entro il 30 aprile dell`anno di riferimento. Viene chiarito anche che gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti ai sensi dell`art. 212 comma 8 devono versare sia il contributo della categoria di produttori sia quello relativo al numero dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti.
Al riguardo, si ricorda che per i trasportatori in conto proprio dei rifiuti non pericolosi l`adesione al Sistri e` su base volontaria e non obbligatoria. Infine, la norma prevede che in caso di versamento di somme maggiori rispetto al dovuto ai fini dell`ottenimento del conguaglio si deve inviare a Sistri, mediante posta elettronica o via fax, il modello apposito reperibile sul sito internet www.sistri.it.
B - Conguaglio dei contributi 2011-2012:
Il capitolo 6.2 disciplina una modalita` particolare di compensazione nel pagamento dei contributi
del 2011 e 2012 per alcune tipologie di soggetti. Sono infatti esonerati dal pagamento del contributo per l`anno 2011 i produttori di rifiuti pericolosi a condizione che:
- siano in regola con i versamenti relativi al 2010 (pagamento Euro 120,00);
- abbiano fino a 10 dipendenti ed una produzione di rifiuti pericolosi non superiore a 400 kg/anno.
Viene, in tal modo, data attuazione a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 luglio 2010 che aveva disposto la riduzione dei contributi dovuti da parte dei produttori di modesti quantitativi annui di rifiuti pericolosi, nonche` la possibilita` per quanti di loro avessero pagato per intero il contributo dovuto per il 2010 di ottenere il conguaglio sulle somme dovute per gli anni successivi.
Per quanto riguarda le modalita` di presentazione della richiesta e` previsto che i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda al Sistri mediante posta elettronica all`indirizzo e-mail conguagliosistri@sistri.it, via fax al numero verde 800050863 utilizzando il modello disponibile sul sito www.sistri.it o attraverso l`applicazione Gestione Aziende (a breve disponibile sul Portale Sistri). Viene anche specificato che nella sezione del modello dedicata alla ``documentazione a supporto`` va inserita una dichiarazione relativa alla quantita` di rifiuti pericolosi prodotti nel 2010.