Per beneficiare del sisma bonus l’asseverazione del professionista va presentata insieme alla Scia? Lo chiede un contribuente all’Agenzia delle Entrate. A rispondere è Gennaro Napolitano.
Il sisma bonus consiste in una detrazione d‘imposta relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche. La misura dell’agevolazione varia a seconda della tipologia di intervento e dell’entità della riduzione del rischio sismico che deriva dai lavori (a seconda dei casi, 50%, 70%, 80%, 75% o 85% - cfr articolo 16, comma 1-bis, 1-ter e 1-quater, 1-quinquies, Dl 63/2013).
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati sono state definite dal Dm 28 febbraio 2017, n. 58 (modificato dal successivo Dm 7 marzo 2017, n. 65). Dalla lettura delle disposizioni del decreto si evince che, per usufruire del sisma bonus, è necessario che l’asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio, redatta da un professionista, sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al momento della sua presentazione e non in tempi successivi (articolo 3).