L'ufficio di controllo di legittimità della Corte dei Conti ha formulato alcune osservazioni in merito a diverse norme contenute nello schema di Regolamento d'attuazione del Codice dei Contratti firmato da Napolitano il 5/10/10, in vista del parere che dovrà essere espresso entro il 20/12/2010.
Di seguito una sintesi delle osservazioni agli artt. dello schema del regolamento attuativo del 5/10/10:
ART. 70 - Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe
La bozza di regolamento stabilisce che le Soa non possono ricorrere alle prestazioni di soggetti esterni per lo svolgimento delle attività istituzionali e di promozione commerciale. La Corte dei Conti ha però evidenziato che il divieto non è sufficiente a garantire un controllo adeguato sul settore.
Per il pagamento dei corrispettivi dovuti alle SOA ("considerati corrispettivo minimo della prestazione resa"), la Corte osserva che, non sembra che sia stata recepita l'osservazione dei propri uffici posta in essere sul precedente testo regolamentare, in tema di coerenza con la normativa che ha disposto l'abolizione dei limiti minimi tariffari (cfr. decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006).
Inoltre, la previsione di dilazioni dei pagamenti a favore delle SOA non sembra avere attinenza con le materie del regolamento, atteso che trattasi di un rapporto di carattere privatistico intercorrente tra le SOA stesse e le imprese interessate alla qualificazione
Articolo 72 - Coordinamento della vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione
L'art. 40, comma 4, lettera f-bis, del codice attribuisce al regolamento, tra l'altro, la definizione delle modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione.
L'art. 72 del regolamento stabilisce che "tutti i soggetti deputati a svolgere attività di vigilanza garantiscono la circolazione delle informazioni e dei dati con forma e modalità tecniche fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità". Appare evidente che tale disposizione, sostiene la Corte, non sia idonea a dare attuazione all'art. 40 predetto, ma demanda tale adempimento ad una fonte amministrativa subordinata e non a quella regolamentare, come previsto dalla norma primaria.
Articolo 79, comma 17 - Requisiti di ordine speciale
La disposizione stabilisce che per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore deve presentare una certificazione del produttore dei beni attestante il concreto montaggio. La collocazione di tale norma nell'art. 79 non appare coerente, per la Corte dei Conti, con i contenuti diretti a disciplinare i requisiti di ordine speciale ai fini della qualificazioneArticolo 79, comma 21
Requisiti di ordine speciale In attuazione dell'art. 37, comma 11, del codice, la norma dispone che, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell'attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all'art. 107, comma 2 (c.d. "superspecialistiche"), i requisiti di specializzazione richiesti per l'esecuzione dei lavori siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e dei beni culturali.
Al riguardo, si evidenzia che il predetto art. 37, comma 11, del codice demanda espressamente al regolamento di cui trattasi sia la definizione dell'elenco delle opere "superspecialistiche" (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica), sia "i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso".
Ora, mentre il menzionato elenco delle ripetute opere è stato definito dall'art. 107, comma 2, del regolamento, per quanto riguarda, invece, i requisiti di specializzazione, già previsti nell'allegato A.1 stralciato dal testo finale del regolamento dopo l'acquisizione dei pareri degli organi consultivi e dei concerti dei Ministri interessati, il Ministero delle Infrastrutture, osserva la Corte, ha ritenuto di rinviare ad una fonte diversa, avente natura di atto amministrativo (d.P.C.M.), l'individuazione dei requisiti in argomento. Peraltro, lo stralcio dell'allegato A.1 è stato effettuato senza il necessario adeguamento del testo dell'art.357 (norme transitorie) che riporta tuttora il riferimento ad alcune categorie eliminate per effetto del ripetuto stralcio.
Tale operato appare non conforme al dettato dell'art. 37, comma 11, del codice, in quanto non solo in tal modo non si dà attuazione alla norma medesima, ma anche si contravviene al principio secondo il quale non è consentito demandare una disciplina ad una fonte diversa e subordinata (DPCM) rispetto a quella inderogabilmente indicata da una norma primaria.
Articolo 85 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale
In relazione alla previsione che consente all'impresa affidataria di utilizzare l'importo dei lavori, subappaltati oltre il 30% o il 40%, oltre che per la qualificazione prevalente, anche per una percentuale non superiore al 10%, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, la Corte ha ricordato il principio affermato dal Consiglio di Stato, secondo il quale le imprese ottengono la qualificazione SOA in base alla base alle lavorazioni effettivamente eseguite.
Tale disposizione si pone quindi in contrasto con il suddetto principio.
Articolo 238, comma 1 - Compenso spettante ai collaudatori
La disposizione prevede, tra l'altro, che ai dipendenti della stazione appaltante facenti parte delle Commissioni miste di collaudo siano corrisposte le tariffe professionali previste per i soggetti esterni. Tale norma si pone in contrasto con l'art. 92, comma 5, del codice secondo il quale gli incentivi per il personale dipendente comprendono anche le attività per il collaudo, nonché, indirettamente, con l'art. 120, comma 2-bis del codice che qualifica l'attività di collaudo come "attività propria delle stazioni appaltanti".
Articolo 248 - Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
In relazione al comma 5 di tale articolo l'Organo di Vigilanza osserva che per quanto riguarda l'affidamento della direzione tecnica, è stata omessa l'ipotesi di cui all'art. 23, comma 3, del predetto d.P.R. n. 34/2000, secondo la quale tale compito può essere affidato anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a 5 anni.
Articolo 278 - Finanza di progetto nei servizi
In riferimento all'articolo 278 del D.P.R. 5/10/2010, la Corte dei Conti ritiene che non si sia proceduto all'adeguamento della finanza di progetto nei servizi a quella prevista per i lavori in virtù del fatto che lo studio di fattibilità, nella finanza di progetto nei servizi, possa essere predisposto dai soggetti privati. L'Organo di vigilanza a tal proposito rileva come non sia possibile consentire l'inottemperanza, per il settore dei servizi, al principio fondamentale posto dal codice in tema di finanza di progetto, ex art. 153, consistente nella necessità della formale gara per la realizzazione dei lavori pubblici per la scelta del concessionario.
Articolo 297 - Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture
L'articolo dispone che all'esecuzione di servizi e forniture si applicano gli articoli da 135 a 140 del codice dei contratti pubblici, estendendo a tali materie una normativa dettata, soltanto, per i lavori pubblici (Parte II, Titolo III, Capo I). Pertanto, prosegue la Corte, la disposizione non sembra trovare riscontro in apposita previsione del codice; per cui essa appare in contrasto con il principio di gerarchia delle fonti del diritto.