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Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo nella PA

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore dal 25 ottobre 2008

Con la pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2008, n. 109, è stato reso noto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 84 del 17 marzo 2008, ovvero il  Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero l’incentivo destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione.

Il Regolamento appena pubblicato, che abroga il DM 2 novembre 1999, n. 555 (pubblicato nella G.U. n. 108 dell’11 maggio 2000), si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno, mentre in caso di appalti misti l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo. L’obiettivo dell’attuale DM è quello di valorizzare, attraverso gli incentivi, le professionalità interne agli uffici tecnici, e a incrementare la produttività.

Gli incentivi - calcolati sull’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro – sono riconosciuti, come esplicitato dall’art. 2 del Regolamento, per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).

L’incentivo è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall’appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. Va ricordato che l’importo dell’incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

Secondo l’art. 4 sono i dirigenti di prima fascia, o, nel caso sia autorizzato, un dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, a conferire gli incarichi di progettazione all’interno degli uffici tecnici. Inoltre, nel caso sia necessario, con un provvedimento motivato, lo stesso dirigente può modificare o revocare l’incarico in ogni momento; con lo stesso provvedimento, in correlazione al lavoro eseguito e alla causa della modifica o della revoca dell’incarico stesso, viene stabilita l’attribuzione dell’incentivo in base alle attività che il soggetto incaricato ha svolto in quel dato periodo.

Lo stesso art. 4 elenca le figure professionali che possono beneficiare dell’incentivo, ovvero il responsabile dell’incentivo, il tecnico o i tecnici in qualità di progettisti titolari formali dell’incarico, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, gli incaricati dell’ufficio della direzione lavori, il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizioni dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, il personale amministrativo che partecipa alla redazione del progetto.

Al Capo II, il Regolamento entra nello specifico della ripartizione dell’incentivo.
Per i progetti di importo a base di gara fino a euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2% secondo la seguente ripartizione:

• Il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
• Il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell’incarico assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto: dal 15% al 65%;
• Gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 55%;
• Il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;
• Il personale amministrativo che partecipa, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione del progetto: dal 5% al 20%.

Per i progetti di importo a base di gara compreso tra oltre 1.000.000 e 5.000.000 euro l'incentivo è attribuito in ragione del 1,9%, secondo la stessa ripartizione percentuale precedentemente descritta.
Per i progetti di importo a base di garacompreso tra oltre5.000.000 e 25.000.000 euro l'incentivo è attribuito in ragione del 1,8%, per quelli di importo a base di gara compreso tra oltre 25.000.000 e 50.000.000 in ragione del 1,7%, mentre per i progetti superiori a 50.000.000 euro l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6%.

Per progetti di importo superiore a 1.000.000 di euro, è possibile attribuire una maggiorazione, mai eccedente il limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara, nel caso in cui venga attestata al responsabile del procedimento almeno una causa di complessità, ovvero in caso di multidisciplinarità del progetto, necessità di accertamenti e indagini ulteriori, soluzioni tecnico-progettuali originali o sperimentali, progettazione per stralci.

Sia nel caso di incarichi parziali per la redazione dei progetti, sia nel caso in cui alcune parti o livello di progettazione e consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all’esterno, il compenso sarà determinato in base ai differenti livelli di progettazione e all’effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto.

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori, mentre quelli per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme, e in particolare con quelli previsti dall'articolo141 del codice degli appalti e dalle relative norme regolamentari.
I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Nel caso in cui durante l’esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo. Nel caso in cui l’incentivo sia già stato corrisposto, il dirigente procede al suo recupero.