Dal tirocinio alla formazione, dall’assicurazione alla pubblicità, fino ad arrivare alla deontologia. Questi i cardini della riforma della professioni che, dallo scorso 15 agosto, ha cambiato la vita negli studi di quasi due milioni di professionisti, completando una rivoluzione avviata con l’abolizione delle tariffe minime (Decreto Liberalizzazioni) e con la nascita delle società tra professionisti introdotta dalla Legge di Stabilità 2012.
I provvedimenti hanno infatti toccato aspetti cruciali di un comparto che, dopo anni di dibattiti, sembra aver trovato la via della riforma con l’introduzione di quei principi di liberalizzazione chiesti a gran voce dall’Unione Europea. Nella nota diffusa il 3 agosto scorso, subito dopo l’approvazione del Dpr da parte del Consiglio dei Ministri, il Governo aveva infatti dichiarato di aver garantito, attraverso questi provvedimenti, “il principio dell’accesso alla professione libero e non discriminatorio, dell’effettività del tirocinio e dell’obbligo di formazione continua permanente del professionista”.
“È stato stabilito l’obbligo di assicurazione del professionista a tutela del cliente - proseguiva il comunicato - ed è stata regolata la libertà di pubblicità informativa relativa all’attività professionale. Infine - sempre in attuazione della delega - è stato fissato il principio della separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell’autogoverno degli ordini”.
Un’importante novità riguarda l’ambito di applicazione del Dpr 137/2012 che, a differenza di quanto precedentemente ipotizzato, non include gli iscritti ad albi o elenchi tenuti da amministrazioni pubbliche, ma soltanto le professioni regolamentate il cui esercizio è consentito a seguito dell’iscrizione a ordini e collegi.
Ecco in sintesi i punti della riforma.
Il tirocinio. Cambia la formulazione relativa all’obbligatorietà che rimane in vigore solo “ove previsto dai singoli ordinamenti professionali”. Mentre la durata di 18 mesi diventa “massima”. Non salta, invece, come richiesto da Palazzo Spada, la soglia dei tre praticanti, unica eccezione la presenza di una “motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale”, sulla base di particolari caratteristiche organizzative, previo parere del ministero.
Via libera anche a convenzioni tra i consigli nazionali e il ministero per la pubblica amministrazione per lo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio nel corso dell’ultimo anno di università o presso le PA all’esito del corso di laurea. Questo non riguarda le professioni sanitarie. Salta anche il divieto del praticantato in costanza di rapporto di pubblico impiego sempre che gli orari di lavoro e le modalità siano idonee allo svolgimento.
Si abbassa, poi, da sei a tre mesi, il periodo di interruzione che vanifica il tirocinio già espletato, solo in presenza di un giustificato motivo l’interruzione potrà arrivare fino a nove mesi.
La formazione continua. Il professionista ha l’obbligo della formazione continua attraverso corsi di formazione che possono essere organizzati da ordini e collegi, associazioni di iscritti all’albo o altri soggetti autorizzati dagli ordini. Sono gli ordini che, entro un anno dal decreto (quindi entro il 15 agosto 2013), dovranno emanare i regolamenti per prevedere modalità è condizioni dell’aggiornamento professionale obbligatorio, requisiti minimi dei corsi, valore dei crediti professionali. Prevista la possibilità di convenzioni con le università.
Il regime assicurativo. Stretta sul regime assicurativo. Il professionista ha l’obbligo di stipulare un’assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionali, anche relativi a custodia di documenti e valori. Le convenzioni potranno essere stipulate unicamente dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Accolta poi la richiesta di una moratoria di 12 mesi per l’effettiva entrata in vigore in modo da “consentire la negoziazione delle convenzioni collettive”.
La pubblicità informativa. Sì alla “pubblicità informativa” purché “funzionale all’oggetto”, veritiera e corretta. In caso di violazione si allarga il ventaglio delle sanzioni: oltre all’illecito disciplinare si rischia, infatti, di violare anche le norme del codice del consumo e della pubblicità ingannevole in attuazione di una direttiva comunitaria.
Gli organi disciplinari. Viene stabilita l’incompatibilità fra le cariche relative all’esercizio dei poteri disciplinari e quelle amministrative. Prevista l’istituzione dei consigli di disciplina territoriali, i cui componenti saranno nominati dal presidente del circondario in cui hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine. Tale elenco conterrà un numero di consiglieri doppio rispetto a quelli da designare. I criteri per l’inserimento nell’elenco e per la scelta saranno definiti dai Consigli entro tre mesi.