Il TAR Piemonte nella sentenza della sezione I, 22 maggio 2013, n. 617 ha affrontato il tema dei permessi di costruire condizionati, ossia di quei titoli abilitativi la cui efficacia è subordinata dal comune a particolari condizioni.
Il TAR ha ribadito così il principio - più volte affermato dalla giurisprudenza - per cui l’apposizione di condizioni al rilascio del titolo edilizio è ammissibile solo quando si vada ad incidere su aspetti legati alla realizzazione dell’intervento costruttivo, sia dal punto di vista tecnico che strutturale e ciò trovi fondamento in una norma di legge o di regolamento. Non è possibile quindi apporre al titolo condizioni diverse da quelle che riguardano la fase di realizzazione dell’intervento edilizio.
Il rilascio del permesso di costruire infatti è un’attività amministrativa vincolata ed è subordinato al solo accertamento della corrispondenza delle opere e dei relativi elaborati progettuali alle prescrizioni urbanistiche di legge e di piano.
È stata così dichiarata l’illegittimità di una condizione apposta ad un permesso di costruire in base alla quale il privato avrebbe dovuto cedere preventivamente e gratuitamente al comune un’area per la realizzazione di un’opera pubblica.