Il TAR del Lazio con la sentenza 18 febbraio 2009, n. 707, ha accolto, sotto piu` profili, il ricorso proposto dall`Ance avverso al decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 gennaio 2008, che ha rilevato l`eccezionalita` dell`aumento del prezzo del rame, ma non anche di altri materiali, che pure nel 2006 hanno subito un aumento di costo superiore al 10%.
Si ricorda che, nel ricorso promosso dall`Ance, e` stato contestato, in primo luogo, il metodo adottato dalla Commissione consultiva del Ministero, che ha riconosciuto l`aumento significativo dei prezzi (per una percentuale superiore al 10%) soltanto quando il superamento di tale soglia risultasse attestato univocamente da tutti e tre gli indici presi a riferimento (secondo i dati provenienti dai SIIT, da Unioncamere e dall`ISTAT), con la conseguenza che, se anche una sola fonte (come avvenuto nel caso deciso dalla sentenza) avesse rilevato aumenti inferiori alla predetta soglia, il materiale in questione veniva accantonato, e non inserito nel decreto.
L`Ance ha rilevato la palese illogicita` di questa metodologia, adducendo che la pretesa univocita` dei tre indici utilizzati, intesa dalla Commissione quale condizione per poter dar corso alla verifica sull`eccezionalita` delle circostanze determinanti l`aumento, non trovi supporto in alcuna norma di legge; peraltro, in base ai principi generali di ragionevolezza e buon andamento dell`azione amministrativa, e` proprio la presenza di dati contraddittori (come, ad esempio, nell`ipotesi di due fonti che hanno dato risultato positivo e di una che ha dato risultato negativo), che avrebbe dovuto indurre l`Amministrazione ad effettuare un accurato supplemento di istruttoria, onde accertare quale delle suddette fonti fosse piu` rispondente alla reale situazione dei fatti.
In merito a tale profilo, il TAR del Lazio ha accolto la doglianza dell`Ance, rilevando l`arbitrarieta` di detto orientamento.
E` stato infatti chiarito che, quando l`aumento significativo del prezzo risulti da due soli dei tre indici disponibili, perche` il terzo sia contrastante, o perche` sia addirittura mancante (come quello ISTAT, nei casi evidenziati dall`Ance), o anche quando il superamento della soglia del 10% sia attestato, in presenza di due soli indici, da uno di essi (avendo l`altro rilevato una variazione inferiore), l`amministrazione non puo` escludere solo per tali circostanze la sussistenza dell`aumento oltre il limite percentuale previsto dalla legge, ma deve sottoporre i relativi prezzi ad un ulteriore istruttoria, autonomamente o facendo ricorso ad altre fonti.
La sentenza ha, quindi, annullato il decreto impugnato nelle parti interessate, ponendo l`obbligo per il Ministero di procedere ad ulteriori accertamenti istruttori riguardo ai seguenti materiali: rete elettrosaldata, lamiere zincate, ferro profilato, lamiere in ferro, tubazioni in materiale plastico, pietrame in scampoli.
Sotto altro profilo, l`Ance ha contestato l`erronea impostazione dell`amministrazione, che ha qualificato l`aumento di prezzo come eccezionale solo se cio` risultasse da fatti eclatanti, costituenti ``fatti notori``, rilevabili, ad esempio, da pubblicazioni dei mass-media, da azioni di Governo o della Commissione Europea.
Al contrario, a parere dell`associazione, in un periodo di inflazione tra il 2% ed il 3% annuo, l`aumento annuo del costo di un materiale in misura superiore al 10% dovrebbe costituire di per se` fatto eccezionale, senza necessita` di ulteriori elementi probatori.
Anche su tale punto, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso, statuendo che il fatto di assumere a cause rilevanti ai fini delle variazioni dei prezzi i soli ``fatti notori`` costituisca un criterio poco chiaro ed arbitrario; pertanto, il requisito dell`eccezionalita` dovrebbe essere verificato in base a dati di natura oggettiva (frequenza, dimensione, intensita` dell`evento), connessi al criterio dell`imprevedibilita`, secondo i parametri di normale prudenza richiedibili ad operatori che svolgono attivita` imprenditoriale nel settore dei lavori pubblici.
Tuttavia, il giudice ha negato che detto requisito dell`eccezionalita` possa essere dimostrato semplicemente dalla variazione percentuale del prezzo superiore al 10%, non accogliendo pertanto sotto tale profilo il ricorso formulato dall`Ance.