Risparmio energetico, lo sconto non raddoppia. La detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica non è cumulabile con eventuali altri incentivi riconosciuti, per gli stessi interventi, dalla comunità europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
Il contribuente che, a partire dal 1° gennaio 2009, sostiene queste spese deve scegliere se beneficiare della detrazione fiscale o fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.
E’ la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate alla Regione Piemonte, promotrice di iniziative volte a favorire interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio del territorio regionale.
In particolare, il documento di prassi richiama il decreto di attuazione della direttiva comunitaria sull’efficienza energetica (dlgs 115/2008), che prevede dallo scorso anno il divieto di cumulo degli incentivi attivati dallo Stato con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali.
A questo proposito, anche il Ministero per lo Sviluppo Economico ha precisato che lo sconto fiscale del 55% sugli interventi edilizi per il risparmio energetico rientra tra gli strumenti statali di incentivazione dell’efficienza energetica e, per questo, non può sommarsi ad altri incentivi riconosciuti per gli stessi interventi dagli enti territoriali.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo in materia.