Il pagamento delle spese per i lavori di ristrutturazione suscitano ancora qualche dubbio nei contribuenti. Lo testimonia un quesito inviato all’Agenzia delle Entrate, che vi proponiamo: “Nel 2020 ho iniziato lavori di ristrutturazione, ho effettuato quasi tutti i pagamenti con bonifico dedicato ad eccezione di alcuni scontrini fiscali pagati con bancomat per l’acquisto di materiali edili, ecc. per i quali non è stato possibile emettere la fattura. Posso inserire in dichiarazione dei redditi anche la somma di questi scontrini fiscali?”.
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
La risposta è negativa. Come più volte affermato dall’Agenzia delle Entrate, per usufruire della detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio è necessario che i pagamenti, compresi quelli per l’acquisto di materiali, siano effettuati mediante l’apposito bonifico dedicato (bancario o postale). Si considera valido anche il bonifico effettuato “on line” e quello tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento.
Dal bonifico devono risultare:
- la causale del versamento, dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Possono essere pagate con altre modalità, ed essere comunque ammesse alla detrazione, le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Si tratta, generalmente, di versamenti da effettuare in favore di pubbliche amministrazioni con modalità obbligate.