Ristrutturazioni: il bonus passa all’erede dell’erede?

Ristrutturazioni di Marco Zibetti
L’Agenzia delle Entrate chiarisce un caso specifico in cui è deceduto anche l’erede di chi ha sostenuto le spese incentivate dal Bonus Ristrutturazioni

In caso di decesso di chi ha diritto al Bonus Ristrutturazioni e del suo erede, l’erede successivo ha diritto a beneficiare della detrazione fiscale per le rate rimanenti? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito di un contribuente. Approfondiamo il caso specifico prima di scoprire la risposta.

Per lavori di ristrutturazione realizzati nel 2017, un contribuente ha usufruito soltanto di due delle dieci rate di detrazione previste, poiché a dicembre del 2019 è deceduto. La moglie, unica erede a detenere l’immobile avuto in successione, ha potuto usufruire di altre due rate, dato che è deceduta a fine 2021.

A partire dalla prossima dichiarazione dei redditi può continuare a richiedere le sei restanti rate il figlio, anche se non utilizzerà l’immobile ereditato come abitazione principale?

Risponde Paolo Calderone su FiscoOggi

La risposta al quesito del lettore è negativa. “In caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede”. In questi termini si è espressa l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un interpello presentato lo scorso anno e avente ad oggetto un quesito analogo (risposta n. 612/2021).

In sintesi, secondo l’Agenzia, con il decesso dell’erede che per primo era subentrato nel diritto alla detrazione si interrompe il passaggio dell’agevolazione all’erede successivo, a prescindere dal fatto che quest’ultimo utilizzi l’immobile acquisito per successione ad abitazione principale. La stessa cosa accade, del resto, in caso di vendita o donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene: le quote residue della detrazione da questi non fruite non si trasferiscono all’acquirente o al donatario (circolare n. 7/2021).


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