I lavori effettuati su abitazioni concesse in comodato d’uso generano ancora dubbi tra i contribuenti. L’Agenzia delle Entrate prende allora spunto da un quesito per fare maggior chiarezza. Leggiamo innanzitutto la domanda del cittadino.
“Mia moglie è proprietaria di un’abitazione che ha concesso in comodato gratuito alla sorella. A breve vorremmo effettuare su tale immobile dei lavori per i quali è prevista la detrazione per ristrutturazioni edilizie. La domanda è la seguente: essendo fiscalmente a mio carico, posso portare io in detrazione le spese che sosterrò, in qualità di coniuge convivente?
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
Al verificarsi di determinate condizioni, la normativa in materia di detrazione per il recupero del patrimonio edilizio riconosce anche ai familiari conviventi del proprietario dell’immobile oggetto degli interventi la possibilità di usufruire della detrazione indicata dall’articolo 16-bis del Tuir (pari, attualmente, al 50% delle spese sostenute). Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Per usufruire della detrazione sono richiesti, al momento del sostenimento della spesa, lo status di convivenza e la disponibilità dell’abitazione su cui si effettuano gli interventi.
Pertanto, la risposta al quesito non può che essere negativa, dal momento che i lavori riguarderanno un immobile che non risulta a disposizione. In altre parole, al coniuge convivente non potrà essere riconosciuta la detrazione per le spese da lui sostenute per ristrutturare l’abitazione che la moglie (proprietaria dell’immobile) ha concesso in comodato ad altro familiare o a terzi.