La Corte dei Conti, chiamata a esprimersi in riferimento allo schema di regolamento del Codice dei contratti, ha evidenziato dei punti che devono ritornare all’attenzione dei promotori di tale regolamento. Con questa sua pronuncia, di fatto, la Corte dei Conti nega, al momento, la registrazione dello schema di regolamento del Codice degli appalti.
Non è la prima volta che il testo deve essere riveduto; infatti, già nello scorso febbraio lo schema di regolamento era stato prima trasmesso alla Corte, e poi ritirato dal Ministero per alcuni errori formali da correggere.
Il regolamento del Codice, ancora, quindi, in attesa di registrazione, secondo la Corte è in eccesso di delega per le norme sul responsabile del procedimento, sui collaudatori, sui compensi per le attestazioni Soa, sui corrispettivi ai dipendenti pubblici per la validazione, i collaudi e la direzione dei lavori.
Insomma, secondo le indicazioni fornite lo schema del Codice dovrebbe ulteriormente venire aggiornato sulla base delle recenti modiche normative; inoltre, dovranno essere acquisiti nuovamente i pareri di rito degli organi consultivi.
Ora, il Ministero potrebbe tentare di riposizionare le norme in eccesso di delega nell’ambito del terzo decreto correttivo e, contemporaneamente, potrebbe cercare di rivedere le altre parti censurate dalla magistratura contabile, con la conseguenza dell’allungamento dei tempi.
Entrando nel merito, si possono rilevare alcune importanti censure sugli aspetti procedurali da parte dell’Autorità.
In primo luogo, la Corte dei conti ha rilevato che i pareri prescritti dalla legge, ovvero quelli forniti dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di stato sono stati dati prima della modifica/adeguamento del testo regolamentare stesso in base alle modifiche apportate al Codice dei contratti con il secondo decreto correttivo del luglio 2007.
Inoltre, sempre secondo la Corte, gli stessi pareri erano precedenti anche rispetto alla sentenza della Corte costituzionale n. 401 del novembre 2007, la quale ha dichiarato illegittime alcune norme del Codice.
La Corte ha inoltre ricordato la procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea in riferimento al Codice stesso. In base a tale intervento comunitario, alcune norme del regolamento potrebbero risultare viziate da incompatibilità nei confronti di normative europee delle quali dovrebbero essere, al contrario, attuazione.
Inoltre, la Corte ha anche sottolineato l’evidenza secondo la quale il regolamento sembrerebbe contenere disposizioni senza alcun fondamento nelle norme legittimanti del codice, o, addirittura, contenere normative in contrasto con lo stesso codice degli appalti.
Una censura riguarda i compensi professionali dei dipendenti pubblici. Nello specifico, secondo la Corte, stabilire che ai dipendenti pubblici spetti un compenso per la validazione dei progetti dovrebbe essere un atto riservato alla normativa primaria. Inoltre, anche la previsione di un compenso aggiuntivo per i collaudatori e i direttori dei lavori appare in eccesso di delega.
Inoltre, non sembra possa essere posta a carico dell’Amministrazione la spesa per l’assicurazione dei dipendenti, lo stabilire i compensi per l’attività di qualificazione svolta dalle Soa come minimi inderogabili (per il fatto che il Codice degli appalti non prevede minimi inderogabili).
Secondo la Corte sarebbe illegittima anche la previsione per cui il responsabile del procedimento partecipa di diritto alla commissione giudicatrice, oltre al fatto di prevedere la selezione di un certo numero di candidati fra quelli in possesso dei requisiti da invitare a presentare offerta perchè si tratta di norma senza copertura normativa.