Sconto in fattura: ecco le regole per la deroga

di Marco Zibetti
Chi vuole sfruttare lo sconto in fattura o la cessione del credito deve fare attenzione a tempi e spese. Ecco cosa devi sapere per non perdere l’occasione

La presentazione della Cila o il pagamento di alcune spese preliminari possono bastare per sfruttare ancora lo sconto in fattura, o la cessione del credito derivante dai Bonus Edilizi? L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove risposte ufficiali (n. 103, 104 e 105 del 15 aprile 2025) che chiariscono con precisione quali condizioni devono essere soddisfatte per accedere ancora oggi ai benefici fiscali legati ai bonus edilizi. Spoiler: non basta aver avviato le pratiche per ristrutturare, servono spese vere, documentate e sostenute entro il 30 marzo 2024.
Tutto ruota intorno a due elementi: i titoli abilitativi (come la Cila o la Scia), che devono essere stati presentati prima del 17 febbraio 2023, e le spese effettivamente sostenute, con tanto di fattura, entro il 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto n. 39/2024.
L’evoluzione normativa parte dal Decreto Rilancio (Dl 34/2020), che ha introdotto la possibilità di scegliere, in alternativa alla detrazione, lo sconto in fattura o la cessione del credito. Ma con il Dl 11/2023 queste opzioni sono state bloccate, salvo alcune deroghe per chi aveva già avviato i lavori in tempi utili. Il decreto n. 39/2024 ha ristretto ancora di più queste maglie: le deroghe non valgono se non risultano spese documentate per lavori già eseguiti entro fine marzo 2024.

Le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate

Risposta n. 103 - Una società aveva acquistato un immobile già oggetto di Scia da parte del precedente proprietario. Era stata pagata la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. L’Agenzia precisa: questa spesa non è valida ai fini della deroga, perché non riguarda la materiale esecuzione dei lavori. Quindi, niente sconto in fattura.
Risposta n. 104 - Un condominio aveva già affidato a uno studio tecnico la progettazione e direzione lavori. Tuttavia, la spesa sostenuta per il computo metrico non è sufficiente: servono costi direttamente legati ai lavori fisici.
Risposta n. 105 - Una start-up, general contractor, aveva firmato il contratto, ottenuto la Scia e visto fatturare i lavori prima del 30 marzo 2024, ma il pagamento è avvenuto dopo. Anche in questo caso, la deroga non si applica: senza il pagamento effettivo documentato da fattura entro i termini, le opzioni fiscali restano bloccate.
In sintesi, la linea dell’Agenzia è chiara: solo i costi pagati e documentati entro il 30 marzo 2024, e riferiti a lavori realmente eseguiti, permettono di accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito. Tutto il resto, anche se avviato per tempo, non basta.


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