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Sconto in fattura: ok dalla Camera, ecco cosa cambia

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Sconto in fattura: ok dalla Camera, ecco cosa cambia
La Legge che disciplina lo sconto in fattura dovrà essere votata anche dal Senato entro il 17 aprile per essere poi pubblicata in G.U. ed entrare in vigore

La possibilità di scegliere lo sconto in fattura per chi esegue lavori che danno diritto al Superbonus e agli altri Bonus Edilizi tiene ancora banco. La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il Dl 16 febbraio 2023, n. 11, con importanti novità. In attesa del via libera del Senato, vediamo insieme cosa cambia.

Accogliendo le richieste di UNICMI e delle altre Associazioni dell’Involucro, è stato risolto il problema delle commesse già in atto prima del 17 febbraio.

Nella nuova riformulazione, la Legge (che dovrà essere votata anche dal Senato entro il 17 aprile per essere poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale e diventare definitivamente cogente) afferma che saranno ammessi allo sconto in fattura gli interventi in edilizia libera per ecobonus e bonus casa che posseggono:

1. Inizio lavori fisico prima del 17 febbraio 2023, attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In questa ipotesi, se non erano già stati versati acconti tramite bonifico parlante prima del 17 febbraio 2023, è necessario attestare che «l’avvio dei lavori» o «la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori» siano avvenuti prima di questa data. Questa attestazione deve essere sottoscritta sia dal cliente sia dal serramentista, mediante 2 dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

2. Se l’inizio lavori fisico non è iniziato prima del 17 febbraio 2023, deve esserci almeno uno dei seguenti documenti:

a) una fattura di acconto e relativo pagamento tramite bonifico parlante datati prima del 17 febbraio 2023;

b) un accordo vincolante tra le parti. Per “accordo vincolante tra le parti”, riteniamo che possano valere sostanzialmente: un contratto o preventivo sottoscritto dalle parti (serramentista e cliente) prima del 17 febbraio 2023;

c) contratto di sconto in fattura o cessione del credito dal cliente al serramentista, firmato prima del 17 febbraio 2023.

Nei casi b) e c) riportati sopra, saranno però necessarie anche 2 dichiarazioni sostitutive di atto notorio con i quali, in uno il cliente attesta, e nell’altro il serramentista attesta che, sotto le proprie responsabilità penalmente rilevanti, antecedentemente al 17 febbraio 2023 esisteva “un accordo vincolante fra le parti ai sensi della conversione in legge del DL 11/2023” per la fornitura e posa in opera di serramenti con l’opzione di sconto in fattura. Invece, nel caso a) la doppia dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è necessaria, ma è sufficiente, trattandosi di edilizia libera, un’unica dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal cliente in cui si attesti la data di inizio dei lavori e la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.

Le altre novità incluse nella nuova Legge

Ricordiamo, infine, che la Legge di conversione del DL 11 contiene anche importantinovità riguardo a:

- casi in cui sopravvive la cessione del credito e lo sconto in fattura (Interventi per Iacp o Onlus, interventi inerenti alle barriere architettoniche);

- Superbonus: casi in cui sarà ammissibile la dilatazione delle detrazioni da 4 a 10 anni;

- proroga Superbonus 110% per le villette unifamiliari (come da Decreto aiuti quater (DL del 18.11.2022 n. 176- vedi vasistas 3/2023) fino al 30 settembre 2023, ma solo a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati);

- responsabilità solidale.