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Scuole Innovative: avanti tutta per il bando

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Nessun obbligo di indicare espressamente nel bando i requisiti tecnico-professionali ed economici dei vincitori ai fini del conferimento dei livelli successivi di progettazione

“I rilievi di Anac - afferma il Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Milano - ci stanno aiutando a perfezionare ulteriormente lo strumento concorsuale. Il concorso per le 52 aree prosegue nel rispetto del principio di continuità, e il prossimo, ormai imminente, Scuole Innovative sarà già predisposto per ovviare a eventuali ulteriori osservazioni”.

Ilconcorso intitolato Scuole Innovative, indetto e organizzato dal MIUR nel 2016 attraverso il bando-tipo e piattaforma digitale concorrimi, è un concorso di idee suddiviso in 52 aree territoriali italiane.

A conclusione del concorso, che ha registrato un oggettivo successo di partecipazione e risultati, si è posto il problema se i progetti risultati vincitori dello stesso, allo stato di progetti di fattibilità tecnica ed economica, potessero essere affidati da parte degli enti locali richiedenti - attraverso una procedura negoziata - ai professionisti vincitori ai fini della realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva o se essi, posti nella disponibilità degli enti locali richiedenti, debbano essere oggetto di una successiva gara con bando per la selezione degli affidatari.

Il tema è stato oggetto di un parere dell'Anac, che ha indicato la necessità per gli stessi enti di indire una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento dei successivi livelli progettuali, ossia un concorso di progettazione o un appalto di servizi di progettazione. Procedure cui possono partecipare anche i soggetti premiati se in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

L’Ordine di Milano, riconoscendo il fondamento della tesi dell’Anac, ritiene che la stessa vada considerata sulla base di un’interpretazione sistematica dei principi normativi stabiliti dal Codice Appalti in tema di progettazione. Secondo tale interpretazione, non si evince alcun obbligo di indicare nel bando ulteriori ‘requisiti speciali’ di capacità tecnico professionali.

La scelta compiuta dal MIUR in sede di predisposizione del bando è stata quella di non richiedere requisiti tecnici-professionali ulteriori, ritenendo sufficienti quelli generali previsti dalla legge, lasciando invece ai singoli enti proprietari delle aree la scelta di poter richiedere i requisiti speciali ai singoli vincitori in sede di conferimento dei livelli successivi di progettazione con procedura integrata.

Questa interpretazione risulta avvalorata anche dal cosiddetto “criterio di continuità” previsto dal Codice Appalti all’art. 23 comma 12 e ribadito dalla stessa Anac nelle linee guida n. 1, laddove si afferma che “elemento cardine è costituito dall’essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto onde garantire omogeneità e coerenza al processo”.

I rilievi da parte dell’Anac, che offrono utili indicazioni circa l’esplicitazione dei requisiti generali o speciali ai fini dell’affidamento con procedura negoziata dei successivi livelli di progettazione, saranno contemplati nel prossimo bando ‘Scuole Innovative’, nel rispetto del principio di continuità, e perché sia certo il superamento di ogni possibile eccezione che possa impedire agli enti la possibilità di affidare l’incarico ai vincitori.

Clicca qui per il parere del Prof. Avv. Pierluigi Mantini.