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Sì alla detrazione del 55% per lavori ancora in corso

Lavori pubblici di
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 295/E dell’11 luglio, è intervenuta in materia rispondendo a un interpello di un contribuente

Attraverso la Risoluzione n. 295/E dell’11 luglio l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello di un cittadino in riferimento alla possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione energetica nel 2007 con i lavori non ancora conclusi.

L’Agenzia, in estrema sintesi, ha dichiarato che è possibile usufruire della detrazione dell’imposta lorda del 55% per le spese, sostenute nel 2007, per interventi di climatizzazione invernale, lavori non ancora portati a termine, con l’unico obbligo di attestare la continuità dei lavori stessi.

L’intervento dell’Agenzia era stato sollecitato da un quesito posto da un contribuente il quale chiedeva se potesse beneficiare delle agevolazioni previste dal comma 344 della finanziaria 2007, per le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione cominciati dal vecchio proprietario e poi continuati dal nuovo acquirente.

Inoltre, il contribuente ha specificato che l’Amministrazione Comunale, nel settembre 2006, aveva rilasciato il “permesso a costruire” per la ristrutturazione dello stabile, mediante demolizione e fedele ricostruzione, autorizzando al contempo il cambio di destinazione d’uso, da magazzino a civile abitazione.

Il contribuente, avendo esposto con puntualità la situazione, riteneva di poter beneficiare della detrazione IRPEF per la riqualificazione energetica dell'edificio pari a una detrazione dell'imposta lorda del 55% della spesa rimasta a carico dello stesso contribuente.

Questa suo convinzione derivava dal fatto che gli interventi di riqualificazione energetica, previsti e in corso sull'edificio, conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato "C" n.
1 tab. 1 annesso al Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 192.

Di conseguenza, il contribuente riteneva di avere diritto alla detrazione del 55% della spesa di climatizzazione invernale rimasta a proprio carico, fino a un valore massimo di detrazione pari a 100 mila euro.

Per rispondere al quesito, i tecnici dell’Agenzia come primo passo compiono, come consuetudine, una revisione generale della disciplina in materia, ricordando, in particolare, che legge Finanziaria del 2007 ha introdotto una detrazione del 55%, per un valore massimo di 100mila euro, per le spese effettuate per interventi di riqualificazione energetica, tra cui sono compresi quelli di climatizzazione invernale.

In seguito, hanno ricordato gli stessi, la Finanziaria 2008 ha esteso l'agevolazione anche alle spese sostenute nel triennio 2008-2010, stabilendo che è possibile ripartire la detrazione in un numero, compreso tra 3 e 10, di quote annuali di pari importo.

In seguito, ritornando allo specifico quesito posto, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 2 del Decreto Interministeriale 7 aprile 2008, modificando l’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, ha previsto che qualora gli interventi finalizzati al risparmio energetico consistano "nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti".

Lo stesso Decreto, inoltre, ha stabilito l'iter procedurale da seguire per avvalersi dell'agevolazione per la prosecuzione di lavori iniziati nel 2007 e ancora in corso, specificando che si può fruire della detrazione attestando che gli stessi non sono ancora terminati.

In questo caso, i soggetti che desiderano avvalersi della detrazione devono acquisire l'attestato di certificazione energetica, oltre a quello di qualificazione energetica, e trasmettere all'ENEA, entro novanta giorni dalla fine dei lavori (attraverso il sito www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica) sia i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica e nell'attestato di qualificazione energetica, sia la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto possibile per il contribuente fruire della detrazione del 55%, nel caso in cui, ovviamente, fossero presenti tutte le condizioni elencare dalle norme in materia.

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