La terza sezione penale della Corte di Cassazione, applicando il principio del favor rei, ha emanato la propria decisione tenendo conto, per la prima volta, del D.Lgs. n. 81/08 ed in particolare dell`attenuante contenuta nell`art. 303 dello stesso decreto.
Tale articolo, si ricorda, prevede che per i reati previsti dal T.U. e puniti con la pena dell`arresto, anche in via alternativa, la sanzione sia ridotta fino ad un terzo nel caso in cui il contravventore, entro il termine di cui all`art. 491 del c.p.p., si adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarita`e delle eventuali conseguenze dannose derivate dal reato.
Nel caso di specie, fermo restando che il reato si e` estinto per scadenza dei termini prescrizionali, il responsabile di una ditta individuale, che era stato condannato perche` le impalcature non erano dotate dei parapetti e di un adeguato sistema elettrico, ricorreva alla Suprema Corte deducendo che l`adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche, a seguito di invito alla regolarizzazione, doveva essere considerato come attenuante che, erroneamente, non era invece stata riconosciuta nella sentenza impugnata.
Interpretando estensivamente l`art. 303 del T.U. sulla sicurezza e, conseguentemente, applicando l`attenuante di cui al richiamato articolo anche per quelle irregolarita` pregresse riscontrate prima dell`entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08, la Corte ha giudicato il ricorso non manifestatamente infondato e quindi ammissibile.