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Sisma bonus: che succede se si modifica il progetto originale?

Antisismica di
Il Fisco presenta il caso di un contribuente che ha cominciato l’intervento di miglioramento della sicurezza sismica nel 2016, poi ha ampliato il progetto di consolidamento nel 2017

L’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento in risposta al quesito di un contribuente in materia di Sisma Bonus. Il cittadino ha iniziato i lavori nel 2016 e modificato il progetto di “consolidamento” nel 2017. Pertanto intende fruire della maggiore detrazione introdotta dal Bilancio 2017 (legge n. 232/2016). Questo è possibile? Approfondiamo la questione.

In particolare, il contribuente che si è rivolto ai tecnici del fisco, pur conoscendo la tempistica relativa ai diversi sconti fiscali, ritiene possibile accedere al più consistente beneficio in vigore dal 1° gennaio 2017 (comma 1-bis, articolo 16, del Dl n. 63/2013 - la norma inserita appunto dal Bilancio 2017), in quanto, in corso d’opera, ha deciso di rivedere e modificare il progetto, incrementando gli interventi inizialmente previsti. A tal fine, nel 2017, ha presentato istanza e ottenuto il “Permesso di costruire” in variazione del piano originario.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Per l’Agenzia ciò non è possibile perché la norma di riferimento non lascia spazio a dubbi, in particolare laddove afferma che la fruizione delle nuove detrazioni è ammessa soltanto se le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la sua entrata in vigore. Tra queste, anche la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal Dm n. 58/2017.

Nel caso in esame, il primo “Permesso di costruire” è stato richiesto e ottenuto nel corso del 2016 per il risanamento conservativo dell’edificio, mentre il via libera alla variazione del progetto è stato rilasciato nel 2017 e così è partita anche la Comunicazione di inizio lavori, con il contestuale deposito del rinnovato progetto delle strutture e dell’asseverazione. Ma, tra la copiosa documentazione, manca il parere dell’ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva data di inizio del procedimento autorizzatorio. Inoltre, la Comunicazione di inizio lavori è stata presentata in ottemperanza al “Permesso di costruire” originario (2016) a completamento e sostanziale collegamento con quest’ultimo.

Per questo, l’istante non potrà beneficiare della maggiore detrazione d’imposta.