L’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento in risposta al quesito di un contribuente in materia di Sisma Bonus. Il cittadino ha iniziato i lavori nel 2016 e modificato il progetto di “consolidamento” nel 2017. Pertanto intende fruire della maggiore detrazione introdotta dal Bilancio 2017 (legge n. 232/2016). Questo è possibile? Approfondiamo la questione.
In particolare, il contribuente che si è rivolto ai tecnici del fisco, pur conoscendo la tempistica relativa ai diversi sconti fiscali, ritiene possibile accedere al più consistente beneficio in vigore dal 1° gennaio 2017 (comma 1-bis, articolo 16, del Dl n. 63/2013 - la norma inserita appunto dal Bilancio 2017), in quanto, in corso d’opera, ha deciso di rivedere e modificare il progetto, incrementando gli interventi inizialmente previsti. A tal fine, nel 2017, ha presentato istanza e ottenuto il “Permesso di costruire” in variazione del piano originario.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Per l’Agenzia ciò non è possibile perché la norma di riferimento non lascia spazio a dubbi, in particolare laddove afferma che la fruizione delle nuove detrazioni è ammessa soltanto se le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la sua entrata in vigore. Tra queste, anche la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal Dm n. 58/2017.
Nel caso in esame, il primo “Permesso di costruire” è stato richiesto e ottenuto nel corso del 2016 per il risanamento conservativo dell’edificio, mentre il via libera alla variazione del progetto è stato rilasciato nel 2017 e così è partita anche la Comunicazione di inizio lavori, con il contestuale deposito del rinnovato progetto delle strutture e dell’asseverazione. Ma, tra la copiosa documentazione, manca il parere dell’ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva data di inizio del procedimento autorizzatorio. Inoltre, la Comunicazione di inizio lavori è stata presentata in ottemperanza al “Permesso di costruire” originario (2016) a completamento e sostanziale collegamento con quest’ultimo.
Per questo, l’istante non potrà beneficiare della maggiore detrazione d’imposta.