Quando l’asseverazione necessaria per l’ottenimento del Sismabonus non viene depositata entro i termini previsti, si può ancora ricorrere alla remissione in bonis per beneficiare dell’agevolazione? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate.
L’istante è una società che nel 2023 ha effettuato dei lavori di adeguamento sismico, che consentono di usufruire della detrazione Sismabonus prevista dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge n. 63/2013, e disciplinata, per quanto riguarda le disposizioni attuative, dal decreto n. 58 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017. In particolare, il Dm definisce le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
La società fa presente che, a differenza di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto attuativo, alla data di richiesta del titolo autorizzativo non è stata depositata l'asseverazione “Allegato B” al decreto attuativo né sono stati presentati, nei termini, il modello B1 da parte del direttore dei lavori e il modello B2 da parte del collaudatore statico.
La contribuente chiede se può rimediare effettuando la presentazione tardiva degli allegati B1 e B2 e dell’asseverazione (allegato B) avvalendosi della remissione in bonis, così da beneficiare direttamente del Sismabonus tramite il modello Redditi 2024 relativo all’anno d’imposta 2023, anno di realizzazione dei lavori.
L’istante ritiene che ciò sia possibile considerato che i mancati adempimenti siano di natura formale come previsto dal “salvagente” offerto dall’istituto della remissione in bonis (articolo 2, Dl 16/2012).
Il chiarimento dell’Agenzia dell Entrate
L’Agenzia delle Entrate descrive nel dettaglio la cornice normativa dell’agevolazione oggetto dell’interpello e gli adempimenti richiesti secondo le linee guide stabilite dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In particolare, l’articolo 3 del Dm richiamato dispone che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione debbano essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione dell’apposito sportello unico, per i successivi adempimenti, tempestivamente e, comunque, prima dell'inizio dei lavori. Successivamente, il direttore dei lavori e il collaudatore statico (nei casi in cui deve essere nominato, ipotesi che non riguarda l’interpello), terminati i lavori strutturali e di collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.
Dal 26 giugno 2023, ricorda inoltre l’Agenzia, come precisato dalla circolare n. 17/ 2023, per i titoli abilitativi richiesti dal 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e, in ogni caso, prima dell'inizio dei lavori.
Questi, in estrema sintesi, i passaggi necessari per accedere al Sismabonus.
Tuttavia, l'articolo 2-ter, comma 1, lettera c) del Dl n. 11/2023, per quanto riguarda il ritardato deposito dell’asseverazione, rimette in pista l’agevolazione ove si riscontrino le condizioni previste dall’istituto della remissione in bonis. La disposizione consente di applicare l’istituto nel caso in cui l’adempimento venga effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la prima quota della detrazione, o prima della presentazione della comunicazione dell’opzione prevista dal comma 7, articolo 121, Dl n. 34 /2020 (sconto in fattura o cessione credito).
In realtà, la norma nomina espressamente le detrazioni fiscali previste dall'articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del Dl n. 63/2013, e dall'articolo 119, comma 4, del Dl, n. 34/2020. Tuttavia, considerato che la documentazione richiesta deve essere predisposta dai tecnici abilitati anche nel caso di interventi che danno diritto alla detrazione disciplinata dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter del Dl n. 63/2013 richiamata dall’istante, l’Agenzia ritiene che sia comunque consentito il ricorso alla remissione in bonis per sanare l'omessa presentazione dell’asseverazione dell'allegato B e, conseguentemente, per beneficiare della relativa agevolazione fiscale.
Tutto ciò è naturalmente ammissibile a patto che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali la società abbia avuto formale conoscenza, e sempre che gli adempimenti mancanti siano effettuati entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione (o dell’opzione alternativa alla detrazione diretta da parte del contribuente). Perfeziona la procedura, inoltre, il contestuale versamento, tramite modello F24, dell'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 471/1997, senza possibilità di compensazione.
Per quanto riguarda le attestazioni di conformità (modelli B1 e B2), infine, l’Amministrazione osserva che trattandosi di documenti amministrativi volti a garantire l'esito degli interventi eseguiti, non soggetti a un termine perentorio rilevante fiscalmente, è sufficiente che risultino depositati al momento dell'esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all'istituto alla remissione in bonis.