Non è tenuta a iscriversi al Sistri l'impresa che produce rifiuti di imballaggi non pericolosiderivanti da attività di costruzione e demolizione. Lo ha affermato il ministero dell'Ambiente, che conferma - come sottolinea una nota redatta dall' Ance - quanto già da tempo sostenuto dall'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili.
La produzione di imballaggi non pericolosi derivanti unicamente dall`attivita` di demolizione e costruzione non comporta l`obbligo dell`iscrizione al Sistri. E` quanto ha affermato il Ministero dell`ambiente, sul sito del SISTRI nell`area domande frequenti, in linea con quanto da sempre sostenuto dall`Ance.
In particolare, il Ministero ha specificato che sono obbligate ad iscriversi al SISTRI le imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g) dell`art. 184 del D.Lgs. 152/2006, vale a dire quelle derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, nonche` da attivita` di recupero e smaltimento di altri rifiuti, i fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque.
Non sono invece tenute ad iscriversi al SISTRI le imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti dall`attivita` di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera b) del citato articolo 184 del Codice dell`ambiente.
SISTRI conferma che nel caso in cui un`impresa edile produca, nell`ambito della sua attivita`, rifiuti di imballaggi non pericolosi non deve aderire al SISTRI, a meno che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati (produttore di rifiuti pericolosi, trasportatore in conto terzi, trasportatore in conto proprio di propri rifiuti pericolosi, ecc.).