Con bando di gara e relativo disciplinare, un Comune ha disposto di procedere all`appalto per l`aggiudicazione di lavori. Al termine delle operazioni volte a verificare l`anomalia delle offerte, la Commissione di gara ha formato la graduatoria provvisoria che vedeva, come prima classificata, un Consorzio di imprese, cui veniva provvisoriamente aggiudicato l`appalto.
Successivamente, in sede di verifica dei requisiti, il Responsabile del servizio tecnico comunale ha comunicato al Consorzio che era stata riscontrata la scadenza intermedia dell`attestazione rilasciata ad una delle imprese costituenti il Consorzio stesso che, di conseguenza, avendo perso i requisiti previsti all`art. 36 del d. lgs n. 163/2006 non avrebbe potuto partecipare alla gara pubblica. Cio` premesso, il Consorzio e` stato invitato a trasmettere la nuova attestazione SOA, riferita all`impresa consorziata ed in corso di validita` al giorno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Con successiva nota, detto Responsabile ha comunicato, ai sensi dell`art. 10 bis della legge 241/1990, l`avvio del procedimento per l`esclusione dell`offerta presentata dal Consorzio, poiche` l`attestazione SOA, riferita allo stesso e da questo presentata tra gli atti di gara, non puo` essere considerata valida ai fini della partecipazione alla gara, poiche` avente scadenza intermedia antecedente alla data di pubblicazione del bando. Tale circostanza e` in contrasto con le previsioni del bando di gara, il quale prevedeva la presentazione di un`attestazione SOA in corso di validita` al momento dello svolgimento della gara.
Con ulteriore nota, detto Responsabile ha comunicato al Consorzio l`avvenuta esclusione dalla gara d`appalto per i predetti motivi e la revoca dell`aggiudicazione provvisoria ed infine la definitiva aggiudicazione dei lavori all`impresa seconda classificata.
Il Consorzio ha proposto ricorso al TAR Piemonte chiedendo l`annullamento di tutti i menzionati atti della procedura, l`annullamento del contratto eventualmente concluso con la seconda qualificata ed il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Il Tribunale in parola ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento del contratto ed ha condannato il Comune al risarcimento del danno per equivalente.
Il Comune ha proposto appello per la riforma della sentenza stessa, previa sospensione dell`efficacia, ed il Consorzio si e` costituito in giudizio per resistere al gravame, proponendo anche appello incidentale.
Con la sentenza n. 3878/2009, la V Sezione del Consiglio di Stato, nel respingere integralmente l`appello, ha affermato che l`articolo 15-bis, comma 5, del DPR n. 34/2000 - nella parte in cui dispone che le imprese si sottopongano alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio di validita` dell`attestazione - e` correttamente inteso dall`Autorita` per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella Determinazione n. 6/2004, nel senso che i detti termini non sono perentori: ossia ``l`impresa puo` sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date ma, in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validita` dell`attestazione, l`impresa non puo` partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo``.
Da cio` deriva che l`impresa puo` partecipare alle gare anche nelle more della effettuazione della verifica triennale ed anche quando sia scaduto il triennio di validita`, purche` la verifica sia stata richiesta nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza. In altri termini, l`impresa che concorra da sola puo` partecipare alla gara esibendo alla Stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta nel detto termine, con la quale ha chiesto alla SOA di effettuare la verifica triennale od il rinnovo della attestazione allo scadere dei cinque anni; vale a dire che, in tali casi, ai fini della validita` della domanda di partecipazione alla gara, la scadenza del triennio o del quinquennio si ha come non avvenuta.