Società di ingegneria: storica sentenza della Consulta

di Marco Zibetti
La sentenza chiude il cerchio di un percorso che l’OICE avviò ormai trent’anni per legittimare le società di progettazione. Approfondiamo la vicenda

Le società di ingegneria esultano. La Corte costituzionale ha emesso una storica sentenza. Ne dà notizia l’OICE, associazione di rappresentanza delle società di progettazione. Vediamo di cosa si tratta.
La sentenza conferma la legittimità della legge 124 del 2017, che aveva chiarito che i contratti stipulati dalle società di ingegneria con committenti privati erano da ritenersi validi. Il problema si era posto in ragione dell’assenza di un regolamento previsto dalla Legge Bersani del 1996, che aveva abrogato il divieto di svolgere attività professionali in forma di società di capitali risalente ad una legge fascista e antisemita del 1939 (la n. 1815), precedentemente abrogata anche dalla legge Merloni, che aveva riconosciuto giuridicamente, con l’articolo 17, le società di ingegneria.

Società di ingegneria finalmente legittimate

Per Giorgio Lupoi “la sentenza chiude il cerchio di un percorso che l’OICE avviò ormai trent’anni fa per legittimare le nostre società, che, prima del 1994, erano sostanzialmente ‘carbonare’, in quanto vietate da una legge del 1939 che aveva ben altra finalità che nessuno, se non noi, si premurò mai di smontare. Qualcuno obiettava che il riconoscimento operasse soltanto per il privato, ma subito dopo ci pensò l’allora Ministro dello sviluppo economico Pierluigi Bersani a chiudere la questione. Ma non bastò, ci volle un’altra legge, fortemente voluta dall’OICE, per chiarire - continua Lupoi - la validità dei contratti stipulati con i privati. Adesso la Corte chiude ogni altra questione, affermando che la mancata adozione del regolamento non poteva inibire l’esercizio dell’attività professionale da parte delle società di ingegneria di capitali e cooperative. E questo legittima la validità dei contratti stipulati dalle nostre società con i privati sia prima sia dopo il 2017. Adesso pensiamo a creare le condizioni di ulteriore sviluppo per il nostro settore, visto che ci siamo liberati dell’ultima delle assurde strumentalizzazioni che abbiamo dovuto combattere in tanti anni”.
La Consulta in particolare ha respinto i contenuti dell’ordinanza di remissione presentata dalla Corte d’appello de L’Aquila, dichiarando infondate e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 148 e 149, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza, 24 e 41, commi secondo e terzo, della Costituzione.
Fra le altre cose, i giudici della Consulta affermano che “la norma interpretativa, nel riferirsi alle società di ingegneria, la cui attività professionale era già regolamentata (dall’art. 17 della legge n. 109 del 1994 e poi dalle disposizioni che hanno riprodotto la stessa disciplina nei codici dei contratti pubblici, susseguitisi nel tempo), è conforme all’istanza di un corretto esercizio delle professioni intellettuali ‘nei confronti dei clienti, dei terzi, della collettività in generale, garanzia che si ritiene fornita essenzialmente dalla qualificazione professionale e soprattutto dalla responsabilità personale del professionista’ (sentenza n. 17 del 1976, nello stesso senso, ordinanza n. 71 del 1988)”.


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