Un contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate: allo sport bonus si applicano i limiti di compensabilità previsti dalla legge? Il quesito è interessante e l’istituto provvede a chiarire.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Gennaro Napolitano spiega che al credito d’imposta del 65%, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) per finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sport bonus”), non si applicano né il limite annuale di 250mila euro relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili con F24, fissato in 700mila euro per ciascun anno solare (articolo 34, legge 388/2000).
Si ricorda che il bonus è stato istituito dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 363-366, legge 205/2017) ed è stato modificato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 621-628, legge 145/2018 - vedi “Legge di bilancio per il 2019: nuovo look per lo sport bonus”).