La cessione del credito è uno degli aspetti più interessanti del Superbonus del 110%, la maxi-detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico. A tal proposito, un contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate se la cessione del credito d’imposta possa avvenire nei confronti di “qualunque altro soggetto” senza distinzione o requisiti particolari. Leggiamo il chiarimento del Fisco.
La risposta di Paolo Calderone dell’Agenzia delle Entrate
Si conferma che, in base a quanto espressamente previsto dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, la cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinati interventi edilizi, è consentita nei confronti di “altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”, senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
In merito all’individuazione dei soggetti cessionari, la circolare n. 24/2020 ha chiarito, senza porre limitazioni, che la cessione può essere disposta in favore dei seguenti soggetti:
- fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- istituti di credito e intermediari finanziari.
Per maggiori informazioni sui requisiti di accesso al Superbonus e altri chiarimenti si consiglia di consultare l’area tematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate.