L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi riguardanti le spese agevolabili con il Superbonus 110% all’interno di un condominio minimo, cioè composto da un massimo di 4 unità immobiliari.
Innanzitutto, con la circolare n. 24/2020, il Fisco ha chiarito che, in base al richiamo contenuto nel comma 4 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del Dl n. 63/2013, per gli interventi antisismici sulle parti comuni di edifici in condominio, gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. L’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi del codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.
Con la successiva circolare n. 30/2020, inoltre, l’Agenzia ha specificato che, in linea con quanto previsto per l'ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche per l'applicazione del Superbonus, nel caso in cui l'ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze, ma non di quelle collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.
Pertanto, nel caso al suo esame, ai fini del calcolo della spesa massima ammessa al Superbonus, per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio in condominio, non devono essere considerate le pertinenze dell'unità immobiliare di proprietà del coniuge dell'istante in quanto situate in un fabbricato separato da quello condominiale.
I limiti di spesa nel condominio minimo
In termini pratici, per l’Amministrazione, il contribuente, in qualità di coniuge convivente del proprietario degli immobili oggetto di intervento, potrà determinare la detrazione con due distintilimiti di spesa:
- per gli interventi condominiali il limite complessivo sarà pari a 192mila euro (96mila per le due unità immobiliari di cui si compone l'edificio in condominio). In particolare, fruirà del beneficio in base alla spesa a lui imputata ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare
- per l'intervento di demolizione e ricostruzione delle due pertinenze potrà invece calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96mila euro.