L’Agenzia delle Entrate chiarisce un dubbio relativo al calcolo del limite di spesa per il Superbonus del 110%, la maxi-detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento antisismico.
Ecco il contenuto della risposta n. 568 del 30 agosto: in caso di interventi su un edificio composto da una unità abitativa e da due pertinenze, una accatastata come autorimessa e l’altra come magazzino, l’istante, ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, dovrà considerare tutte le unità immobiliari di cui si compone l'edificio censite in Catasto prima dell'inizio dei lavori,incluse le pertinenze.
Non rileva, infatti, ai fini del Superbonus il fatto che al termine dei lavori sarà realizzata un’ulteriore abitazione tramite suddivisione di quella preesistente. E’ il chiarimento fornito dall’Agenzia contenuto nella risposta n. 568/2021 a un’istanza di interpello in cui i proprietari di un edificio da ristrutturare chiedono qual è il numero di immobili da prendere in considerazione ai fini del calcolo del limite di spesa, se al termine dei lavori una porzione del "magazzino" sarà trasformata in un'ulteriore unità immobiliare residenziale di categoria A/3.
Risposta in linea con la normativa di prassi
La conclusione dell’Agenzia, peraltro, è in linea con la normativa e la prassi in tema di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi antisismici (articolo 16 Dl n. 63/2013), secondo cui, per il calcolo del limite di spesa, in caso di accorpamento o di suddivisione del fabbricato, deve essere valorizzata la situazione iniziale degli immobili, e non quella risultante alla fine dei lavori.