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Superbonus 110%: dal Fisco un chiarimento sullo sconto in fattura

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Superbonus 110%: dal Fisco un chiarimento sullo sconto in fattura
Riportiamo la domanda di un contribuente, con la relativa risposta del Fisco, a proposito del Superbonus del 110% per l’acquisto di una casa antisismica

Come spesso accade, è il quesito di un contribuente, riferito a una situazione specifica, a fornire all’Agenzia delle Entrate l’occasione di far luce su un meccanismo fiscale. In questo caso si parla di Superbonus del 110% e sconto in fattura.

Ecco la domanda: “È applicabile la detrazione del 110% per l’acquisto, che sarà fatto nel 2021, di una casa antisismica da un’impresa di costruzione che vende le unità immobiliari entro 18 mesi dal termine degli interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’intero edificio? Si può richiedere lo sconto in fattura e qual è l’ammontare massimo che è possibile ottenere?

La risposta di Paolo Calderone per l’Agenzia delle Entrate

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 24/2020), il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

Invece dell’utilizzo diretto della detrazione, l’acquirente può optare, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cosiddetto sconto in fattura);

- per la cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Riguardo all’importo che può essere richiesto, si ricorda che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 ha chiarito che il contributo è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. Non può, in ogni caso, essere superiore al corrispettivo dovuto (si veda, in proposito, anche l’articolo 121, comma 1, lett. a del decreto legge n. 34/2020).