Come sappiamo, il Superbonus del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico rappresenta una grandissima opportunità. Ma in fase di invio del bonifico, bisogna stare attenti a inserire tutti i dati necessari.
Vediamo quali sono, partendo dal quesito che un contribuente ha posto all’Agenzia delle Entrate: “Nel bonifico fatto per pagare interventi agevolabili con il Superbonus 110% non ho indicato il numero di fattura. Devo rifare il pagamento per non perdere l’agevolazione?”
Paolo Calderone risponde su FiscoOggi
Come precisato nella circolare n. 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate, per avere diritto al Superbonus occorre effettuare il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi con bonifico bancario o postale dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Si possono utilizzare i bonifici già predisposti dagli istituti di pagamento per l’ecobonus o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
I soggetti che esercitano attività d’impresa non hanno invece l’obbligo di pagare mediante bonifico.
Su questi bonifici viene applicata, al momento dell’accredito dei relativi pagamenti, una ritenuta d’acconto (attualmente dell’8%).
Qualora la non completa compilazione del bonifico pregiudichi il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta, perché mancano dei dati necessari per farlo, per non perdere il diritto all’agevolazione occorre ripetere il pagamento mediante un nuovo bonifico bancario o postale nel quale siano riportati in maniera corretta i dati richiesti.
Nel caso indicato nel quesito non è necessario procedere alla ripetizione del pagamento, poiché la mancata indicazione nel bonifico del numero di fattura non pregiudica l’effettuazione della ritenuta.