Il Superbonus del 110% rappresenta una grande opportunità. Ma per ottenerlo è necessario adempiere ad alcune pratiche. In condominio, ad occuparsene è l’amministratore. Da qui nasce la domanda di una contribuente all’Agenzia delle Entrate: “È vero che il compenso pagato all’amministratore del condominio per espletare le pratiche relative al Superbonus del 110% non può essere portato in detrazione?”
Paolo Calderone risponde su FiscoOggi
Analogamente a quanto previsto per le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, si conferma che anche per il Superbonus del 110% la detrazione per “altri eventuali costi” spetta solo se gli stessi sono strettamente collegati alla realizzazione dei lavori agevolati.
Il compenso straordinario pagato dal condominio all’amministratore non rientra tra le spese che danno diritto al Superbonus, poiché tale costo non è strettamente correlato agli interventi che danno diritto alla detrazione (come avviene, per esempio, per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, o per altre spese professionali richieste dal tipo di intervento).
In sostanza, l’attività svolta dall’amministratore per l’espletamento degli adempimenti amministrativi rientra tra gli obblighi ordinari e la sua remunerazione va imputata alle spese generali di condominio.