Il Superbonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento antisismico degli edifici è realtà. I due provvedimenti, infatti, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
In particolare, riportano:
- i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici, descritte ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del Dl n. 34/2020, il “Rilancio”;
- il contenuto e le modalità di trasmissione agli organi competenti dell’asseverazione dei requisiti richiesti, compilata da parte di tecnici abilitati.
Nello specifico, il primo dei due decreti conferisce connotazione alle tipologie di interventi che danno diritto alle detrazioni fino al 110% delle spese effettuate tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Il decreto, emesso in concerto con i ministeri dell’Economia e Finanze, Trasporti e Ambiente, agli articoli 1 e 2 definisce gli interventi che possono rientrare nelle agevolazioni previste dal decreto Rilancio, ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119, compresi quelli di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Sono, inoltre, indicati i costi massimali per le singole tipologie di intervento.
All’articolo 3 sono fissati, invece, i limiti delle agevolazioni, riepilogati nell’allegato B al decreto, un’utile tabella di sintesi dove sono indicate, per ogni specifica tipologia di intervento:
- la detrazione massima, o l’importo massimo di spesa ammissibile;
- la percentuale di detrazione spettante;
- il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.
Cessione del credito e asseverazione del tecnico
Per quanto attinente alla cessione del credito, il decreto conferma che i soggetti beneficiari delle agevolazioni possono optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente all’importo della detrazione o per un contributo anticipato sotto la forma dello sconto in fattura da parte dei fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito pari alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, come indicato all’articolo 121 del Dl n. 34/2020.
Gli interventi direcupero edilizio, per essere ammessi alla detrazione, necessitano dell’asseverazione di un tecnico abilitato, che ne deve attestare la rispondenza ai requisiti richiesti e la congruità delle spese sostenute in relazione ai lavori eseguiti. Il professionista che compila l’asseverazione, per la corretta editazione, i termini e le modalità di trasmissione del documento dovrà attenersi alle indicazioni riportate nel secondo decreto 6 agosto del Mise.
In particolare, l’articolo 2 del secondo decreto dispone che il tecnico abilitato, all'atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal collegio o dall'ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito dell'iscrizione nell'albo professionale e di svolgimento della libera professione. Inoltre, costituiscono elementi essenziali dell'asseverazione, a pena di invalidità:
a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione;
b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni;
c) copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.