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Superbonus 110%: la nuova scadenza del 15 aprile

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Superbonus 110%: la nuova scadenza del 15 aprile
Un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede un’ulteriore proroga, al 15 aprile, per chi ha diritto al Superbonus del 110% e ad altre detrazioni

Il 15 aprile sarà una data da segnare col circolino rosso per chi ha eseguito nel 2020 interventi edilizi che danno diritto al Superbonus del 110%, e non solo. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con il Provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, da ultimo fissato al 31 marzo, è stato ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021. Entro lo stesso termine, come stabilito dal Provvedimento, dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, sempre in relazione alle spese sostenute nel 2020.

Più tempo per l’invio delle comunicazioni

In sostanza, tenuto conto della proroga al 10 maggio 2021 del termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata prevista dall’articolo 5, comma 22, del decreto “Sostegni”, con il Provvedimento in oggetto l’Agenzia concede un lasso di tempo maggiore agli operatori economici per la predisposizione e la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2020.

Beneficiari e oggetto della proroga

In particolare, i destinatari della proroga sono i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus o degli ulteriori interventi elencati dall’articolo 121, comma 2, del decreto “Rilancio”, e che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi-detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente all'agevolazione spettante, tra cui banche e altri intermediari finanziari.