Il Superbonus del 110% rappresenta una straordinaria opportunità per molti condomìni che necessitano di importanti lavori di riqualificazione energetica, o di miglioramento antisismico. A tal proposito, un contribuente pone un quesito all’Agenzia delle Entrate: “Nel mio condominio stiamo realizzando uno degli interventi trainanti (cappotto termico) per il quale chiederemo il Superbonus. Se nel mio appartamento sostituisco le finestre e gli infissi, posso usufruire della stessa agevolazione?”.
Paolo Calderone risponde su FiscoOggi
La risposta è affermativa. Tuttavia, per richiedere il Superbonus è necessario che:
- la sostituzione delle finestre avvenga congiuntamente all’intervento trainante effettuato dal condominio;
- si possa certificare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
- le finestre, comprensive di infissi, possiedano le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto interministeriale del 6 agosto 2020 (decreto requisiti) - Allegato E.
Nella circolare n. 24/2020, con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, l’Agenzia ha precisato che questa condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del citato decreto interministeriale del 6 agosto 2020.
Pertanto, per usufruire del Superbonus, le spese per la sostituzione delle finestre (interventi trainati) devono essere sostenute, oltre che nel periodo di vigenza dell’agevolazione, nell’intervallo di tempo compreso tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti del condominio.