Il Superbonus del 110% tiene ancora banco. Ricordiamo che si tratta della maxi agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento antisismico. L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito di una contribuente che chiede se esista un limite al numero degli immobili per i quali è possibile richiedere la detrazione.
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
Sì, la legge ha posto un limite alle unità immobiliari in relazione alle quali lo stesso contribuente può usufruire delle detrazioni. In particolare, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i lavori realizzati su un massimo di due unità immobiliari (articolo 19, comma 10 del decreto legge n. 34/2020). Questa limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Inoltre, il limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera nel caso di interventi antisismici, che possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. Per essi l’unico requisito richiesto è che gli immobili si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/2020).