Gli interventi di riqualificazione energetica o miglioramento antisismico effettuati su immobili appartenenti ad alcune categorie catastali, ritenute “di lusso”, generalmente non danno diritto al Superbonus del 110%. Ma c’è un’eccezione.
Lo spiega l’Agenzia delle Entrate rispondendo al seguente quesito di un contribuente: “Sono proprietario in un condominio di un immobile che ha categoria catastale A/1 - Abitazioni di tipo signorile. È vero che posso comunque usufruire del Superbonus per gli interventi sulle parti condominiali?”
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
Si conferma che, in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa che regola l’agevolazione, il Superbonus spetta anche ai possessori o detentori delle unità immobiliari che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (le cosiddette unità immobiliari di lusso) per le spese sostenute per realizzare interventi sulle parti comuni dell’edificio in condominio.
Gli stessi contribuenti, però, non possono usufruire del Superbonus per interventi “trainati” realizzati sulle proprie abitazioni. Difatti, l’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 – comma 15-bis, prevede che l’agevolazione non si applica “alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”.