Il visto di conformità rappresenta un passaggio chiave per l’ottenimento del Superbonus 110%. Ma non è sempre obbligatorio richiederlo. Il quesito di un contribuente e la risposta del Fisco chiariscono la questione. Partiamo dalla domanda.
“Si chiede conferma della possibilità di non dover richiedere il visto di conformità quando per gli interventi ammessi al Superbonus si chiede la detrazione del 110% in dichiarazione e non la cessione del credito d’imposta”.
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
Per gli interventi agevolabili con il Superbonus, il contribuente che intende esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, prevista dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, o utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (articolo 119, comma 11, del medesimo decreto).
Tuttavia, l’obbligo di richiedere il visto di conformità viene escluso dalla stessa norma nel caso in cui il contribuente scelga di usufruire della detrazione del 110% nella dichiarazione dei redditi e presenti quest’ultima direttamente all’Agenzia delle Entrate (attraverso il modello 730 o il modello Redditi persone fisiche), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).